COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società ASD Sanrocco Camp. 3° Categoria Girone A gara del 30.01.2011 tra Leo Team S. Francesco / Sanrocco C.U.n. 23 della delegazione di Monza datato 3.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 DEL 17/02/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società ASD Sanrocco Camp. 3° Categoria Girone A
gara del 30.01.2011 tra Leo Team S. Francesco / Sanrocco
C.U.n. 23 della delegazione di Monza datato 3.02.2011
La società ASD Sanrocco ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Flammini Luigi per 4 gare lamentando che :
i fatti non si sarebbero svolti come riportato nel referto arbitrale.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: che dall'esame del referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince che il comportamento del giocatore Flammini Luigi merita di essere censurato e sanzionato. Tuttavia, secondo la giurisprudenza adottata da questa Commissione Disciplinare, si rilevano gli estremi per mitigare la squalifica inflitta dal G.S.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del tesserato Flammini Luigi a 3 gare di squalifica.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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