COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Ponteranica Camp. Promozione Girone D Gara del 29-01-2011 tra Ponteranica / Gussago C.U.n. 30 del C.R.L. datato 03.02.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Ponteranica Camp. Promozione Girone D Gara del 29-01-2011 tra Ponteranica / Gussago C.U.n. 30 del C.R.L. datato 03.02.2011 La società Ponteranica ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Magitteri Alessandro per 4 gare lamentando che il calciatore non ha tentato di aggredire l'arbitro, limitandosi a protestare. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che : dal rapporto arbitrale emerge chiaramente che il calciatore ha tenuto nei confronti dell'arbitro un comportamento irriguardoso la cui gravità merita di essere lievemente ridotta. Tanto premesso in parziale ACCOGLIMENTO del reclamo proposto riduce la squalifica comminata al calciatore Magitteri Alessandro a 3 gare Dispone l'accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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