COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Zinasco Camp. 2° Categoria Girone W Gara del 6.02.2011 tra Zinasco / Gropello San Giorgio C.U. n. 27 della delegazione di Pavia datato 10-02-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Zinasco Camp. 2° Categoria Girone W Gara del 6.02.2011 tra Zinasco / Gropello San Giorgio C.U. n. 27 della delegazione di Pavia datato 10-02-2011 La società U.S. Zinasco ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Verta Cristian sino al 30.06.2013 lamentando che l'autore del gesto posto in essere nei confronti del direttore di gara, calcio violento alla tibia destra con prognosi di tre giorni, era stato il calciatore Vecchi Emanuele non il Verta. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che : l'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha confermato che il calcio alla tibia gli è stato sferrato dal calciatore Verta e non dal calciatore Vecchi come affermato dalla reclamante. Considerata la gravità del gesto e le conseguenze fisiche riportate dall'arbitro si ritiene congrua la squalifica comminata dal G.S. al Verta la quale pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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