COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.D. Mesenzana Camp. 3° Categoria Girone B Gara del 30.01.2011 tra Mesenzana / Nazionale S. Ambrogio C.U. n. 23 della delegazione di Varese datato 03-02-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 DEL 24/02/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società A.C.D. Mesenzana Camp. 3° Categoria Girone B Gara del 30.01.2011 tra Mesenzana / Nazionale S. Ambrogio C.U. n. 23 della delegazione di Varese datato 03-02-2011 La società A.C.D. Mesenzana ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Copelli Omar sino al 03.06.2011 chiedendo una riduzione della squalifica comminata al proprio tesserato. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del C.G.S., rileva che il calciatore Copelli Omar, alla notifica del provvedimento disciplinare, si rivolgeva nei confronti del direttore di gara in modo gravemente offensivo e oltraggioso. Lo stesso si avvicinava poi all'arbitro e dopo avergli afferrato dalle mani il cartellino, lo gettava a terra. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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