• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale a carico di:
1) Angelo Fausto Calzavacca, per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento, in particolare, al Comunicato Ufficiale del Settore giovanile scolastico n. 1 2008/09 F.I.G.C., per avere organizzato raduni selettivi (“provini”), senza richiedere le necessarie autorizzazioni ai competenti organi federali;
2) Andrea Giacalone, Mattia Laccetti, Fabio Mavelli, Filippo Maria Aiolfi, Giovanni Licata, Gioacchino Scrima, Alessandro Lauriola, Fabrizio Pitton e Federico Ferrari, tesserati, per la società ASD Milanotre nella stagione sportiva 2009-2010, per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni reticenti, ovvero non rispondenti alla realtà dei fatti, ad organi istituzionali della Federcalcio nel corso dell’attività di indagine;
3) Mauricio Veliz Trivino, per violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato, benché più volte regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva della Federcalcio;
4) ASD MILANOTRE, per la violazione dell’Art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale a carico di:
1) Angelo Fausto Calzavacca, per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento, in particolare, al Comunicato Ufficiale del Settore giovanile scolastico n. 1 2008/09 F.I.G.C., per avere organizzato raduni selettivi ("provini"), senza richiedere le necessarie autorizzazioni ai competenti organi federali;
2) Andrea Giacalone, Mattia Laccetti, Fabio Mavelli, Filippo Maria Aiolfi, Giovanni Licata, Gioacchino Scrima, Alessandro Lauriola, Fabrizio Pitton e Federico Ferrari, tesserati, per la società ASD Milanotre nella stagione sportiva 2009-2010, per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni reticenti, ovvero non rispondenti alla realtà dei fatti, ad organi istituzionali della Federcalcio nel corso dell'attività di indagine;
3) Mauricio Veliz Trivino, per violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato, benché più volte regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva della Federcalcio;
4) ASD MILANOTRE, per la violazione dell'Art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva.
Con provvedimento del 30 giugno 2010 il Procuratore Federale,
- esaminati gli esposti del Comitato Regionale Lombardia, ricevuti in date 2 e 3 luglio 2009, con i quali si trasmettevano le segnalazioni delle società, G.S. Frogmontegani La Rossa e U.S. Lacchiarella, in merito al presunto comportamento scorretto della società ASD Milanotre, in ipotesi consistito nell'avere fatto partecipare ad un provino alcuni giocatori ancora tesserati con le società denuncianti, senza regolare preventivo nulla-osta;
- rilevato che dalla documentazione in atti e dalla Relazione redatta dal Collaboratore della Procura Federale, avv. Michele Lombardo, emergeva che nel mese di giugno 2009 - nelle date 9, 11 e 12 - si erano svolti presso il campo della società ASD Milano Tre, diversi provini ed allenamenti che avevano visto la partecipazione di un notevole numero di giocatori, non tesserati per detta società e vincolati, invece, con le società Frogmontegani La Rossa e Lacchiarella, e precisamente Andrea Giacalone, Mattia Laccetti, Giuseppe Prencipe, Fabio Mavelli, Matteo Luciano Gesti, Filippo Maria Aiolfi, Giovanni Licata, Gioacchino Scrima, Mauricio Veliz Trivino, Armando Porretti e Federico Mondisola - tutti tesserati con la società Frogmontegani La Rossa - e Riccardo Botticella, Marco Guglielmo Boldi, Fabrizio Pitton e Federico Ferrari - tutti tesserati con la società Lacchiarella;
- rilevato che dalla suddetta relazione emergeva altresì che non era stato richiesto alcun nulla osta per tali giocatori, da parte della società ASD Milanotre, fatto salvo il nulla osta ricevuto per il solo giocatore Mondisola, che a tali provini erano presenti, sia pure solo in qualità di spettatore in quanto infortunato, il giocatore Alessandro Lauriola, pure tesserato per la società Frogmontegani La Rossa;
- che l'attuale direttore sportivo della società ASD Milanotre, sig. Calzavacca, all'epoca dei fatti dirigente e consigliere delegato della società, aveva esplicitamente ammesso, in sede di audizione, le circostanze sopra riportate, dichiarando "riconosco di aver commesso l'errore di non aver chiesto il nulla osta….. Nel mese di novembre ho incontrato il Vice Presidente della società Frogmontegani al quale ho chiesto scusa per il disagio provocato" e che diversi giocatori (e più recisamente: Botticella, Porretti, Mondisola, Boldi, Prencipe, Gesti) avevano ammesso di aver partecipato a detti provini ed avevano altresì confermato la presenza anche degli altri giocatori;
- ritenuto, pertanto, che i fatti come sopra esposti integrano la violazione del dovere di lealtà correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S., con riferimento, in particolare, al Comunicato Ufficiale del Settore giovanile scolastico F.I.G.C. n. 1 2008/09, violazione ascrivibile al sig. Angelo Fausto Calzavacca, dirigente e direttore sportivo della società ASD Milanotre e diretto responsabile (come dallo stesso riconosciuto) delle attività relative alla organizzazione dei raduni ed alla richiesta delle relative autorizzazioni;
- rilevato, altresì, che diversi giocatori (e precisamente: Lauriola, Ferrari, Giacalone, Laccetti, Mavelli, Pitton, Aiolfi, Scrima, Licata), tutti tesserati per la società A.S.D. Milanotre nella stagione sportiva 2009-2010, avevano negato le circostanze sopra riportate, rilasciando dichiarazioni del tutto reticenti, quando non semplicemente false e mendaci, in ogni caso generiche, sfornite di alcun supporto probatorio e palesemente in contraddizione con i fatti come accertati a seguito delle dichiarazioni univoche e confessorie rese dagli altri soggetti uditi nel corso dell'indagine;
- ritenuto che tale comportamento dei giocatori sopra citati integri la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 C.G.S.;
- rilevato, ancora, che il giocatore Mauricio Trivino Veliz, benché regolarmente convocato, in ben due occasioni, non si era presentato alle audizioni fissate dal Collaboratore della Procura federale, integrando, con tale comportamento, la violazione dell'art 1, comma 3, del C.G.S.;
Deferiva avanti Questa Commissione i signori Angelo Fausto Calzavacca, Andrea Giacalone, Mattia Laccetti, Fabio Mavelli, Filippo Maria Aiolfi, Giovanni Licata, Gioacchino Scrima, Alessandro Lauriola, Fabrizio Pitton, Federico Ferrari e Mauricio Veliz Trivino, nonché la ASD MILANOTRE, per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe.
La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i deferiti, preso altresì atto che la Procura Federale ha chiesto il proscioglimento del sig. Mauricio Veliz Trivino in quanto le convocazioni avanti gli organi della procura federale non erano state inviate presso la sua residenza, così come il deferimento e quindi non sono mai state ricevute dallo stesso tanto che il Trivino si è presentato avanti Questa Commissione in seguito a convocazione recapitata presso la sua residenza, preso altresì atto che la Procura Federale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti per la violazioni delle norme indicate nel deferimento, con condanna all’inibizione di sei mesi per il sig. Angelo Fausto Calzavacca, alla squalifica di sei giornate per i calciatori Andrea Giacalone, Mattia Laccetti, Fabio Mavelli, Filippo Maria Aiolfi, Giovanni Licata, Gioacchino Scrima, Alessandro Lauriola, Fabrizio Pitton, Federico Ferrari, nonché all’ammenda di Euro 700,00 per la società ASD MILANOTRE, preso infine atto che i deferiti chiedevano l’assoluzione,
osserva
Dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale e dai documenti depositati nel presente giudizio emergono chiaramente le seguenti circostanze:
- i calciatori Andrea Giacalone, Mattia Laccetti, Giuseppe Prencipe, Fabio Mavelli, Matteo Luciano Gesti, Filippo Maria Aiolfi, Giovanni Licata, Gioacchino Scrima, Mauricio Veliz Trivino, Armando Porretti e Federico Mondisola, tutti tesserati con la società Frogmontegani La Rossa e i calciatori, Riccardo Botticella, Marco Guglielmo Boldi, Fabrizio Pitton e Federico Ferrari tesserati con la società Lacchiarella hanno preso parte ad una partita/raduno presso la società ASD MILANOTRE;
- alcuni calciatori, dopo aver affermato alla Procura Federale che questa partita/raduno si era svolta all’inizio del mese di luglio 2009, anche se si trattava solamente di una partita tra amici, hanno rettificato in un secondo momento tale dichiarazione affermando che tale incontro si sarebbe verificato agli inizi del mese di giugno 2009
- i calciatori deferiti invece non hanno rettificato le proprie dichiarazioni, sostenendo che tale incontro tra amici si sarebbe verificato all’inizio del mese di luglio 2009.
Considerato che vi è palese contraddizione tra le dichiarazioni rilasciate da alcuni tesserati rispetto a quelle rilasciate da altri e che tale contraddizione attiene in particolare al periodo in cui si sarebbe svolta una partita/raduno presso la ASD MILANOTRE, non si può assolutamente ritenere raggiunta la prova in merito alla reticenza e/o falsità delle dichiarazioni di alcuni tesserati rispetto a quelle rilasciate dagli altri, mancando tra l’altro la prova dell’elemento doloso.
Infatti, non si può ritenere maggiormente attendibili coloro che dopo aver rilasciato delle dichiarazioni le hanno poi rettificate, rispetto a coloro che hanno rilasciato delle dichiarazioni e poi le hanno confermate.
Si osserva inoltre che, a distanza di tempo, è possibile avere dei ricordi differenti rispetto al momento in cui si sono verificati i fatti (l’inizio di un mese – giugno 2009 - oppure la fine dello stesso mese o l’inizio del mese dopo – luglio 2009).
A conferma di ciò, si rileva infine che non sono stati nemmeno deferiti avanti Questa Commissione tutti i calciatori che avrebbero illegittimamente partecipato alla suddetta partita/raduno per rispondere della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento, in particolare, al Comunicato Ufficiale del Settore giovanile scolastico n. 1 2008/09 F.I.G.C.
Ne consegue che i calciatori devono essere mandati assolti per totale insufficienza di prove.
Risulta invece provato che il Calzavacca e la ASD MILANOTRE sono responsabili per aver effettuato presso il proprio campo sportivo un raduno/partita con calciatori tesserati per altre società.
Pertanto, devono essere ritenuti responsabili delle violazioni oggetto di deferimento.
Deve infine essere assolto il tesserato Mauricio Veliz Trivino, come peraltro richiesto dalla Procura Federale, per non aver commesso il fatto.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
dichiara
la responsabilità del signor Angelo Fausto Calzavacca, per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento, in particolare, al Comunicato Ufficiale del Settore giovanile scolastico n. 1 2008/09 F.I.G.C., nonché della ASD MILANOTRE, per la violazione dell'Art. 4, comma 2, del CGS.
commina
- al signor Angelo Fausto Calzavacca l’inibizione di mesi sei;
- alla società ASD MILANOTRE, Euro 500,00 di ammenda.
Dichiara invece assolti gli altri deferiti.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 22 del 25/11/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Deferimento del Procuratore Federale a carico di:
1) Angelo Fausto Calzavacca, per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento, in particolare, al Comunicato Ufficiale del Settore giovanile scolastico n. 1 2008/09 F.I.G.C., per avere organizzato raduni selettivi (“provini”), senza richiedere le necessarie autorizzazioni ai competenti organi federali;
2) Andrea Giacalone, Mattia Laccetti, Fabio Mavelli, Filippo Maria Aiolfi, Giovanni Licata, Gioacchino Scrima, Alessandro Lauriola, Fabrizio Pitton e Federico Ferrari, tesserati, per la società ASD Milanotre nella stagione sportiva 2009-2010, per violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 C.G.S., per avere rilasciato dichiarazioni reticenti, ovvero non rispondenti alla realtà dei fatti, ad organi istituzionali della Federcalcio nel corso dell’attività di indagine;
3) Mauricio Veliz Trivino, per violazione dell’art. 1, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato, benché più volte regolarmente convocato, dinanzi agli organi di giustizia sportiva della Federcalcio;
4) ASD MILANOTRE, per la violazione dell’Art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva."