• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di CROSTA Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente della US TURBIGHESE e della stessa Società U.S. TURBIGHESE
per rispondere:
il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. B delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE un accordo economico per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE, un accordo economico per la stagione 2008 – 2009 con l’allenatore, Viganotti Francesco, in violazione del massimale previsto per la categoria di appartenenza;
• la seconda, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di CROSTA Massimiliano all'epoca dei fatti Presidente della US TURBIGHESE e della stessa Società U.S. TURBIGHESE
per rispondere:
il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lett. B delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE un accordo economico per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE, un accordo economico per la stagione 2008 – 2009 con l'allenatore, Viganotti Francesco, in violazione del massimale previsto per la categoria di appartenenza;
• la seconda, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Alla udienza tenutasi avanti questa Commissione in data 21.4.2011, nessuno compariva per i deferiti nonostante fossero stati convocati regolarmente, facendo pervenire un telefax, dove si affermava che la società stava provvedendo a sistemare tutti i problemi economici ed organizzativi creati dalla precedente gestione.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale si dava conto dei risultati delle indagini della Procura Federale posti a base del deferimento, veniva data la parola al Rappresentante della Procura Federale, il quale in ordine alle violazioni contestate nel deferimento chiedeva l'applicazione delle seguenti sanzioni:
al sig. CROSTA Massimiliano l'inibizione di 5 mesi;
alla US TURBIGHESE l'ammenda di Euro 600,00.
Motivi della decisione
I comportamenti addebitati ai deferiti nella loro materialità risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati anche in seguito alla decisione del collegio arbitrale presso la LND pubblicata su C.U. n. 4 del 4.12.2010 dove viene chiaramente acclarata la violazione indicata dalla Procura Federale nell'atto di deferimento.
La gravità del suddetto comportamento giustifica le sanzioni richieste dal Rappresentante della Procura Federale.
Tanto premesso, la Commissione Disciplinare Territoriale
COMMINA
al sig. CROSTA Massimiliano l'inibizione di 5 mesi per violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 94, comma 1, lett. B delle NOIF;
alla US TURBIGHESE l'ammenda di Euro 600,00, per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4 del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio Presidente.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di CROSTA Massimiliano all’epoca dei fatti Presidente della US TURBIGHESE e della stessa Società U.S. TURBIGHESE
per rispondere:
il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 94, comma 1, lett. B delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE un accordo economico per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo sottoscritto, per conto della società U.S. TURBIGHESE, un accordo economico per la stagione 2008 – 2009 con l’allenatore, Viganotti Francesco, in violazione del massimale previsto per la categoria di appartenenza;
• la seconda, a titolo di responsabilità, sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato."