• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PRANDELLI Marcello, calciatore attualmente tesserato della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, SIMONCELLI Emilio, dirigente della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO e della stessa Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO
per rispondere:
• il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva a tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” nelle fila della società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO malgrado non fosse ancora regolarmente tesserato per quest’ultima;
• il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Marcello Prandelli non ne avesse titolo;
• la Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 21/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PRANDELLI Marcello, calciatore attualmente tesserato della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, SIMONCELLI Emilio, dirigente della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO e della stessa Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO
per rispondere:
• il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva a tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” nelle fila della società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO malgrado non fosse ancora regolarmente tesserato per quest'ultima;
• il secondo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Marcello Prandelli non ne avesse titolo;
• la Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato.
Alla udienza tenutasi avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, si sono presentati Prandelli Marcello, Simoncelli Emilio e Faini Giuseppe, Presidente della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO.
Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale si dava conto dei risultati delle indagini della Procura Federale posti a base del deferimento, veniva data la parola ai deferiti.
Il Sig. Faini Giuseppe dichiarava di avere operato in totale buona fede con la convinzione che il tesseramento del calciatore si fosse perfezionato; a conferma di tale assunto produceva copia della ricevuta della raccomandata trasmessa in data 17.09.2010 agli Organi Federali contenente la lista di trasferimento del calciatore dalla Società di appartenenza alla propria Società, documento anch'esso prodotto.
I deferiti Marcello Prandelli ed Emilio Simoncelli aderivano interamente a quanto dichiarato dal Sig. Faini, con la precisazione da parte del Sig. Simoncelli che la sua attività si è semplicemente limitata a compilare le distinte di gara sulla base delle indicazioni fornitegli dalla Società.
Veniva altresì acquisita agli atti dichiarazione, sottoscritta da parte di tutti i deferiti, contenente l'ammissione esplicita di responsabilità in ordine alle violazioni rispettivamente loro contestate nell'atto di deferimento.
Successivamente tutti i soggetti deferiti chiedevano che il procedimento fosse definito ai sensi dell'art. 23 C.G.S.
Su proposta del Rappresentante della Procura Federale, considerata l'ammissione di responsabilità da parte dei deferiti ai fini dell'applicazione dell'art. 24 C.G.S., computata la riduzione di pena prevista dall'art. 23 C.G.S., le parti concordavano per l'applicazione delle seguenti sanzioni:
per la Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO l'ammenda di € 3.000,00, di cui € 1.000,00 di ammenda originaria ed € 2.000,00 quale commutazione della sanzione della penalizzazione dei punti in classifica;
per il calciatore Prandelli Marcello tre giornate di squalifica;
per il dirigente Simoncelli Emilio mesi due di inibizione.
Motivi della decisione
I comportamenti addebitati ai deferiti nella loro materialità risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalla dichiarazione di ammissione di responsabilità resa da tutti i soggetti deferiti, quindi non può trovare luogo un provvedimento di proscioglimento.
Peraltro non vi è dubbio che le condotte rispettivamente addebitate siano state messe in atto in perfetta buona fede, come dimostrato dai documenti prodotti. Pertanto nel caso in esame può essere addebitato semplicemente un comportamento negligente e colposo.
Tanto premesso,
La Commissione Disciplinare Territoriale
• preso atto della richiesta di applicazione della pena avanzata dai deferiti e della proposta del Rappresentante della Procura Federale;
• ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati
a p p l i c a
alla Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO l'ammenda di € 3.000,00, di cui € 1.000,00 di ammenda originaria ed € 2.000,00 quale commutazione della sanzione della penalizzazione dei punti in classifica;
al calciatore Prandelli Marcello tre giornate di squalifica;
al dirigente Simoncelli Emilio mesi due di inibizione.
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Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di PRANDELLI Marcello, calciatore attualmente tesserato della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, SIMONCELLI Emilio, dirigente della A.S.D. NAVECORTINE CALCIO e della stessa Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO
per rispondere:
• il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere partecipato nella corrente stagione sportiva a tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” nelle fila della società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO malgrado non fosse ancora regolarmente tesserato per quest’ultima;
• il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di tre gare valide per il Campionato Promozione – Girone “E” in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Marcello Prandelli non ne avesse titolo;
• la Società A.S.D. NAVECORTINE CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nella violazione ascritta al proprio tesserato."