COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 Bis del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: 1) Gianluca SAVIGNANO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva sette gare nelle file della società FREDDI PEGOGNAGA valevoli per il Campionato di I° categoria girone “G”, senza averne titolo perché al momento risultava tesserato per altra squadra; 2) VERONA Franco, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., nonchè per violazione dell’art. 8, comma 2, C.G.S, vigente all’epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell’art 10, comma 2 e 6, C.G.S., e delle nome in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva cinque distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA non ne avesse titolo; 3) MONTANARINI Lucio della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, corretteua e probità e delle nome in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA non ne avesse titolo; 4) la società FREDDI PEGOGNAGA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, C.G.S; 5) la società A.S.D. VIRTUS CIBENO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore. Con provvedimento del 12 aprile 2011 il Procuratore Federale,

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 Bis del 17/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO AD OPERA DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: 1) Gianluca SAVIGNANO, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva sette gare nelle file della società FREDDI PEGOGNAGA valevoli per il Campionato di I° categoria girone "G", senza averne titolo perché al momento risultava tesserato per altra squadra; 2) VERONA Franco, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1, comma 1, C.G.S., nonchè per violazione dell'art. 8, comma 2, C.G.S, vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfuso nell'art 10, comma 2 e 6, C.G.S., e delle nome in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva cinque distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA non ne avesse titolo; 3) MONTANARINI Lucio della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, corretteua e probità e delle nome in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva due distinte gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le nome vigenti, malgrado il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA non ne avesse titolo; 4) la società FREDDI PEGOGNAGA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S; 5) la società A.S.D. VIRTUS CIBENO a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore. Con provvedimento del 12 aprile 2011 il Procuratore Federale, - esaminata la documentazione relativa alla nota del 14.03.201 1 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Lombardia LND ha rimesso a questa Procura la segnalazione inoltrata dalla Società A.C. OLMESE in merito alla partecipazione irregolare del calciatore SAVIGNANO GIANLUCA da parte della società FREDDI PEGOGNAGA in occasione della gara di 1° Categoria girone "G" Olmese - FREDDI PEGOGNAGA del 24/10/2010; - rilevato, dall'esame della suddetta documentazione e delle distinte di gara successivamente acquisite, che il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA è stato impiegato dalla FREDDI PEGOGNAGA nelle seguenti gare: OLMESE - FREDDI PEGOGNAGA del 24/10/2010; FREDDI PEGOGNAGA - CALVINA del 31/10/2010; P S G - FREDDI PEGOGNAGA del 0711 112010; FREDDI PEGOGNAGA -A.C. ASOLA ASD del 14/11/2010; LEONCELLI - FREDDI PEGOGNAGA del 21/11/2010; FREDDI PEGOGNAGA - ROVERBELLESE del 28/11/2010; BAGNOLO SAN GIACOMO - FREDDI PEGOGNAGA del 05/12/2010; - rilevato che effettivamente il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA è stato impiegato dalla FREDDI PEGOGNAGA in posizione irregolare nelle predette gare, in quanto in quel periodo risultava tesserato per la società A.S.D. VIRTUS CIBENO, essendosi poi da essa svincolato dal 16/12/2010 e successivamente tesserato da11'08/01/2011 per la CONCORDIA CALCIO A.S.D.; - rilevato che come si evince dalla documentazione in atti, che il nominativo del SAVIGNANO Gianluca venne inserito nell'elenco in distinta delle partite in questione, ove le specifiche dichiarazioni di regolare tesseramento dei giocatori impiegati risultano tutte firmate, quale dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig. VERONA Franco, ad eccezione delle gare del 3215 / 45 Bis 21/10/2010 e del 05/12/2010 che sono state sottoscritte dal sig. MONTANARINI Lucio; - considerato che i sopramenzionati dirigenti accompagnatori con la sottoscrizione delle liste gara richiamate dichiaravano che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; deferiva avanti Questa Commissione il Sig. SAVIGNANO Gianluca calciatore all'epoca dei fatti tesserato della A.S.D. Virtus Cibeno, il sig. VERONA Franco, dirigente della società FREDDI PEGOGNAGA, il sig. MONTANARINI Lucio, dirigente della società FREDDI PEGOGNAGA, la società FREDDI PEGOGNAGA e la società A.S.D. VIRTUS CIBENO per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale, esaminati gli atti difensivi inviati dai deferiti, i quali sostengono che si è trattato di un mero errore nel tesseramento del calciatore tanto che quando sono venuti a conoscenza dello stesso il calciatore non è stato più impiegato, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per le violazioni del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva per SAVIGNANO Gianluca, due anni di squalifica, per i sig.ri VERONA Franco e MONTANARINI Lucio, due anni di inibizione, per la società FREDDI PEGOGNAGA Euro 1.500,00 di ammenda e 7 punti di penalizzazione e per la A.S.D. VIRTUS CIBENO Euro 300,00 di ammenda. osserva Dagli atti di indagine svolti dalla Procura Federale e dai documenti depositati nel presente giudizio emerge il calciatore SAVIGNANO GIANLUCA è stato impiegato dalla FREDDI PEGOGNAGA in posizione irregolare nelle seguenti gare: OLMESE - FREDDI PEGOGNAGA del 24/10/2010; FREDDI PEGOGNAGA - CALVINA del 31/10/2010; P S G - FREDDI PEGOGNAGA del 0711 112010; FREDDI PEGOGNAGA -A.C. ASOLA ASD del 14/11/2010; LEONCELLI - FREDDI PEGOGNAGA del 21/11/2010; FREDDI PEGOGNAGA - ROVERBELLESE del 28/11/2010; BAGNOLO SAN GIACOMO - FREDDI PEGOGNAGA del 05/12/2010 Tale circostanza è stata ammessa anche dalle società deferite, affermando che si è trattato di un mero errore nel tesseramento del calciatore e che lo hanno impiegato nelle partite sopra menzionate, in buona fede, tanto che il calciatore non è stato più impiegato quando sono venuti a conoscenza di tale errore. I comportamenti, tenuti dai deferiti e provati nel corso del presente giudizio dalla Procura Federale, improntati a mera colpa, costituiscono palese violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, con conseguente responsabilità diretta ed oggettiva delle società FREDDI PEGOGNAGA e A.S.D. VIRTUS CIBENO, ai sensi dell’Art. 4, commi 1 e 2, del CGS e con conseguente applicazione delle sanzioni previste dal CGS in relazione alla gravità dei comportamenti tenuti da ciascuno di questi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara la responsabilità dei signori SAVIGNANO Gianluca, VERONA Franco e MONTANARINI Lucio, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, nonché delle società FREDDI PEGOGNAGA e A.S.D. VIRTUS CIBENO, per la violazione dell'Art. 4, commi 1 e 2, del CGS. commina a SAVIGNANO Gianluca, due mesi di squalifica; a VERONA Franco e MONTANARINI Lucio, sei mesi di inibizione; alla società FREDDI PEGOGNAGA Euro 700,00 di ammenda e 5 punti di penalizzazione da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2011/2012 nella categoria di appartenenza; alla società A.S.D. VIRTUS CIBENO Euro 300,00 di ammenda.
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