COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: Franco Alessandro Marzio, calciatore attualmente tesserato della S.S. SOMMESE CALCIO, Orlando Balconi, Ciro Intermite, dirigenti della medesima società, della S.S. SOMMESE calcio e della F.C. VERBANO Calcio. per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato nella corrente stagione sportiva 16 gare di Campionato ed 8 gare di Coppa Italia nelle file della società S.S.SOMMESE Calcio senza averne titolo perché non tesserato per la stessa; • il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva 11 distinte di gare di Campionato e 7 distinte gara di Coppa Italia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Franco Alessandro Marzio non ne avesse titolo; • il terzo il secondo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva 5 distinte di gare di Campionato e 1 distinta gara di Coppa Italia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Franco Alessandro Marzio non ne avesse titolo; • la Società S.S. SOMMESE Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati; • la Società VERBANO Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 47 Bis del 27/05/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di: Franco Alessandro Marzio, calciatore attualmente tesserato della S.S. SOMMESE CALCIO, Orlando Balconi, Ciro Intermite, dirigenti della medesima società, della S.S. SOMMESE calcio e della F.C. VERBANO Calcio. per rispondere: • il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per avere disputato nella corrente stagione sportiva 16 gare di Campionato ed 8 gare di Coppa Italia nelle file della società S.S.SOMMESE Calcio senza averne titolo perché non tesserato per la stessa; • il secondo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva 11 distinte di gare di Campionato e 7 distinte gara di Coppa Italia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Franco Alessandro Marzio non ne avesse titolo; • il terzo il secondo della violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà correttezza e probità, per avere sottoscritto nella corrente stagione sportiva 5 distinte di gare di Campionato e 1 distinta gara di Coppa Italia in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Franco Alessandro Marzio non ne avesse titolo; • la Società S.S. SOMMESE Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati; • la Società VERBANO Calcio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio calciatore. Alla udienza tenutasi avanti questa Commissione, oltre al rappresentante della Procura Federale, si sono presentati i Signori: Marzio Franco Alkessandro, Balconi Orlando, Intermite Ciro, Barbarito Pietro in qualità di Presidente della Società VERBANO Calcio e l'Avv. Giotti Fabio, Legale procuratore speciale della Società SOMMESE Calcio. Dopo la relazione del Presidente della Commissione Disciplinare, nella quale si dava conto dei risultati delle indagini della Procura Federale posti a base del deferimento, tutti i deferiti, fatta eccezione per il Sig. Barbarito Pietro, producevano dichiarazione di ammissione di responsabilità per gli effetti dell'art. 24 C.G.S. Dopo la fase preliminare tutti i deferiti chiedevano che la definizione del procedimento ex art. 23 C.G.S. I deferiti ed il Rappresentante della Procura Federale concordavano per l'applicazione delle seguenti sanzioni, tenuto conto delle riduzioni di pena previste dagli artt. 23 e 24 C.G.S.: per la Soc. Verbano Calcio € 350,00 di ammenda; per il Sig. Marzio Franco Alessandro la squalifica fino al 31.10.2011; per i Sigg. Balconi Orlando e Intermite Ciro l'inibizione fino al 30. 11.2011; per la Soc. Sommese Calcio € 1.500, 00 di ammenda e punti 10 di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso (2010/2011). Motivi della decisione I comportamenti addebitati ai deferiti nella loro materialità risultano pienamente provati attraverso la documentazione in atti e confermati dalla dichiarazione di ammissione di responsabilità resa da tutti i soggetti deferiti, quindi non può trovare luogo un provvedimento di proscioglimento. Tanto premesso, La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto della richiesta di applicazione della pena concordata tra i deferiti ed il Rappresentante della Procura Federale; ritenute accoglibili le sanzioni concordate tra le parti in considerazione della entità e rilevanza dei comportamenti contestati a p p l i c a  alla Società F.C.VERBANO Calcio € 350,00 di ammenda;  al Sig. Marzio Franco Alessandro la squalifica fino al 31.10.2011;  ai Sigg. Balconi Orlando e Intermite Ciro l'inibizione fino al 30. 11.2011;  alla Società S.S. SOMMESE Calcio € 1.500, 00 di ammenda e punti 10 di penalizzazione da scontarsi nella stagione in corso (2010/2011).
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