COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Cermenate Camp. Seconda Categoria girone I gara del 13.02.2011 tra Cermenate / Vedanese C.U. n. 29 della delegazione di Como datato 17.02.2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Cermenate Camp. Seconda Categoria girone I gara del 13.02.2011 tra Cermenate / Vedanese C.U. n. 29 della delegazione di Como datato 17.02.2011 La società Cermenate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Inghilterra Vincenzo sino al 16.5.2011 lamentando che : il il lancio del pallone avvenuto nei confronti dell'arbitro è stato assolutamente casuale ed involontario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : dal referto arbitrale emerge che il gesto compiuto dal calciatore è stato volontario. Alla luce di ciò non può trovare accoglimento il reclamo proposto. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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