COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Pro Novate Camp. Juniores prov. girone A gara del 12.02.2011 tra S.F. 82 / Pro Novate C.U. n. 29 della delegazione di Milano datato 17.02.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 35 DEL 10/03/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Pro Novate Camp. Juniores prov. girone A
gara del 12.02.2011 tra S.F. 82 / Pro Novate
C.U. n. 29 della delegazione di Milano datato 17.02.2011
La società Pro Novate ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato Sogja Valdo per 4 gare e Ghiottone Ferdinando sino al 17.5.2011 e inibito Nicora Tiziano sino al 17.3.2011, nonché comminato l'ammenda di euro 70, lamentando che le suddette sanzioni sono ingiuste ed eccessive in relazione ai fatti accaduti.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il reclamo avverso l'inibizione del sig. Nicora Tiziano è inammissibile ai sensi dell'art. 45 lett. b C.G.S.
La squalifica comminata al sig. Ghiottone merita di essere ridotta in quanto dal rapporto arbitrale emerge che il lancio della borraccia è avvenuto senza alcuna volontà di colpire l'arbitro, bensì è segno di stizza.
L'ammenda alla società e la squalifica del calciatore Sogja meritano di essere confermate in quanto congrue e comprovate alla luce del referto arbitrale.
Tanto premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del dirigente Ghiottone Ferdinando a tutto il 14.4.2011
CONFERMA
per il resto il reclamo, dichiarando
INAMMISSIBILE
il reclamo proposto avverso l'inibizione al Nicora Tiziano.
Si dispone l'accredito della relativa tassa a favore del reclamante, se versata.
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