COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Pol. Solese Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 13-02-2011 tra Pregnanese / Solese C.U. n. 31 della delegazione di Legnano datato 24-02-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Pol. Solese Camp. 2° Categoria Gir. N Gara del 13-02-2011 tra Pregnanese / Solese C.U. n. 31 della delegazione di Legnano datato 24-02-2011 La società Pol. Solese ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato l'allenatore sig. Uccelli Giuseppe sino al 11-04-2011 lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva rispetto ai fatti come svoltisi. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : il referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova, appare essenziale nella sua esposizione. Il sig. Uccelli è stato sanzionato per proteste e comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro; tale circostanza è ammessa. E' la misura della sanzione che viene considerata, dalla società reclamante, eccessiva. In virtù dei criteri adottati da questa Commissione per analoghe fattispecie, la decisione del G.S. appare equa. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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