COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Oratorio San Giuliano Camp. 2° Categoria Gir. U Gara del 20-02-2011 tra Oratorio S.Giuliano / U.S. Vires C.U. n. 26 della delegazione di Monza datato 24-02-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Oratorio San Giuliano Camp. 2° Categoria Gir. U Gara del 20-02-2011 tra Oratorio S.Giuliano / U.S. Vires C.U. n. 26 della delegazione di Monza datato 24-02-2011 La società Oratorio S. Giuliano ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha inibito il dirigente accompagnatore della società Vires fino al 20-03-2011 nonchè inflitto l'ammenda di Euro 120,00, lamentando che tali sanzioni sarebbero errate e non conformi alle norme Federali. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che l'Oratorio S. Giuliano, non essendo destinatario dei provvedimenti impugnati, non ha alcun interesse diretto al reclamo; interesse che, ai sensi dell'art. 33 del C.G.S., costituisce un presupposto per la proponibilità del reclamo. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA IMPROPONIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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