COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Aldini Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 27.02.2011 tra Faloppiese / Aldini C.U. n. 34 del C.R.L. datato 03-03-2011

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 13/03/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società U.S. Aldini Camp. Allievi Reg. Gir. A Gara del 27.02.2011 tra Faloppiese / Aldini C.U. n. 34 del C.R.L. datato 03-03-2011 La società Aldini ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che che ha squalificato il calciatore Gueye Ousmane Oupa fino al 15-06-2011 chiedendo in via principale l'annullamento della squalifica comminata al proprio tesserato, in via subordinata una riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva : preliminarmente l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dalla ricorrente. Nel merito si rileva altresì che, letti gli atti, come chiaramente descritto nel supplemento di rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, al termine della gara, mentre l'arbitro si accingeva a lasciare l'impianto sportivo lo stesso notava chiaramente il calciatore della U.S. Aldini sig. Gueye Ousmane Oupa che di corsa si avvicinava a un dirigente della società avversaria e lo colpiva violentemente con due pugni al volto provocandogli una ferita lacero contusa al naso con fuoriuscita di sangue e un violento ematoma all'arcata sopraciliare sinistra. In seguito alla violenta aggressione subita il dirigente della Faloppiese, chiaramente scosso, doveva essere sorretto da alcune persone presenti. Solo grazie al pronto intervento dei dirigenti della società Aldini il sig. Gueye Ousmane Oupa veniva bloccato e allontanato a forza. I fatti non vengono nel merito contestati dalla reclamante che sostiene però che il comportamento tenuto dal proprio tesserato sia stato causato esclusivamente dalle continue provocazioni dallo stesso subite durante la gara e in particolare da un insulto ricevuto poco prima del verificarsi dei fatti oggetto del reclamo. Dal rapporto arbitrale nulla di ciò viene però confermato. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto degli abituali criteri di valutazione di questa Commissione e della gravità del comportamento tenuto dal calciatore Gueye Ousmane Oupa, la sanzione comminatagli dal G.S. appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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