COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo società Insubria Calcio A.S.D. Camp. Eccellenza Gir. A gara del 27.03.2011 tra Insubria / Gavirate C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 21/04/2011
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo società Insubria Calcio A.S.D. Camp. Eccellenza Gir. A
gara del 27.03.2011 tra Insubria / Gavirate
C.U. n. 39 del CRL datato 31.03.2011
La società Insubria Calcio A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Luca Izzo per 4 gare lamentando che i fatti realmente accaduti sarebbero difformi rispetto a quelli descritti nella delibera impugnata, non avendo il sig. Izzo rivolto insulti verso l'arbitro e avendolo colpito con una pallonata in modo fortuito e involontario.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva : che la ricostruzione dell'accaduto svolta dalla reclamante è una mera allegazione di parte, certamente non idonea a confutare i fatti descritti nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, dal quale si evince che il sig. Izzo, nel corso della gara in oggetto, ha rivolto espressioni offensive nei confronti dell'arbitro colpendolo con una pallonata alla coscia. La Commissione Disciplinare rileva altresì che il direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha precisato di aver visto il sig. Izzo mentre gli lanciava contro il pallone e di poter quindi confermare la volontarietà del gesto in questione.
Si osserva, infine, che la sanzione comminata dal G.S. appare congrua e proporzionata rispetto al comportamento posto in essere dal sig. Izzo, così come descritto nel referto arbitrale e nelle precisazioni successivamente fornite dall'arbitro.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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