F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011 (454) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO NARDECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÁ US FOGGIA Spa ▪ (N°. 7737/1133pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 93 del 08.06.2011
(454) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO NARDECCHIA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Foggia Spa) E DELLA SOCIETÁ US FOGGIA Spa ▪ (N°. 7737/1133pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).
Il deferimento
Con atto del 19.4.2011, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
• il Sig. Nardecchia Franco, Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Foggia Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF, per aver utilizzato assegni bancari addebitati sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza e versamenti in contanti, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti a diversi tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 in luogo del previsto bonifico bancario;
• la Società US Foggia Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante p.t.. La Società US Foggia Spa, a difesa di quanto rilevato dalla Procura federale FIGC - faceva pervenire, in data 31/5/2011, alla Commissione disciplinare nazionale una memoria difensiva, nella quale si evidenzia che:
▪ le somme corrisposte non sono da ritenersi emolumenti bensì pagamenti relativi a risoluzioni consensuali del contratto economico intervenute tra la US Foggia e i tre tesserati Cota Giuseppe, Liccardi Domenico e Mattioli Italo.
▪ l’utilizzo dell’assegno bancario è in ogni caso garanzia della tracciabilità dei pagamenti;
▪ la esiguità delle somme corrisposte in contanti configura una attenuante costantemente riconosciuta dalla CDN;
▪ l’importo complessivo (€ 17.000,00), ancorché tracciabile, non costituisce una cifra elevata ed è da ritenersi esiguo rispetto al monte stipendi versati dalla Società. L’atto di difesa conclude con la richiesta di completo proscioglimento dell’US Foggia Spa dall’addebito contestato. In via subordinata l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di lieve entità secondo l’orientamento della Ecc.ma Commissione. All’inizio della riunione odierna il Signor Franco Nardecchia, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Franco Nardecchia, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Franco Nardecchia, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a giorni 30 (trenta); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per la Società US Foggia Spa. Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) per la Società US Foggia Spa.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma che la Società US Foggia Spa ha disatteso l’obbligo contenuto all’art. 85, Lett. C, par. IV, delle NOIF, per non aver utilizzato il bonifico bancario al fine di effettuare i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati Cota Giuseppe, Liccardi Domenico e Mattioli Italo per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Prive di pregio appaiono i motivi di difesa enunciati dalla stessa Società, poiché le somme di danaro corrisposte ai tesserati a seguito di risoluzione del contratto economico rientrano nella disciplina di cui all’art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF. L’art. 85, Lett. C, punto IV, delle NOIF evidenza, infatti, che tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, debbono essere corrisposti a mezzo di bonifico bancario. Analoghe considerazioni devono essere applicate per la ipotesi dei pagamenti avvenuti a mezzo contanti. L’accertato compimento degli illeciti comporta tuttavia l’accoglimento parziale delle richieste della Procura federale e la conseguente applicazione delle sanzioni più lievi.
Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’’inibizione di giorni 30 (trenta) al Signor Franco Nardecchia. Infligge alla Società US Foggia Spa la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00).
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