F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FAIELLA Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETÁ ASG NOCERINA Srl • (nota N°. 7732/1135pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (458) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO FAIELLA Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società ASG Nocerina Srl) E DELLA SOCIETÁ ASG NOCERINA Srl • (nota N°. 7732/1135pf10- 11/SP/blp del 19.4.2011). A seguito della nota del 15 marzo 2011, mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa, ha riscontrato nei riguardi della Soc. ASG Nocerina Srl l'effettuazione del pagamento degli emolumenti dovuti al proprio tesserato, Sig. Giuseppe Trezza (relativamente alle mensilità di ottobre e novembre 2010), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF, il Procuratore federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte all'Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore, Sig. Alfonso Faiella, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), punto IV, NOIF. Nei termini assegnati i deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva congiunta, successivamente integrata da una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del Sig. Trezza. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: - ammenda di € 7.000,00 nei riguardi del Sig. Alfonso Faiella; - ammenda di € 7.000,00 nei riguardi dell'ASG Nocerina Srl. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Faiella e, per esso, all'ASG Nocerina Srl, sussistano inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte & Touche Spa, per cui le difese approntate dai deferiti non appaiono sufficientemente idonee a elidere i profili di responsabilità così come loro rispettivamente ascritte. In primo luogo, quanto all'asserita “impossibilità di adeguarsi alla nuova normativa”, si fa solo osservare come tutte le modifiche regolamentari di cui il C.U. F.I.G.C. n. 121/A del 4 giugno 2010 abbiano trovato necessariamente applicazione a far data dal giorno 1 luglio 2010; di talché, da quel momento in poi, alcun'altra modalità di pagamento degli emolumenti avrebbe potuto essere utilizzata, senza che si potesse verosimilmente addurre qualsivoglia impedimento ostativo rispetto a un pronto adeguamento alle novità regolamentari. Ciò posto, l'assunto difensivo fondato sulle “numerose sollecitazioni” rivolte al tesserato affinché si dotasse di un conto corrente bancario é ininfluente, così come é parimenti ininfluente la dichiarazione resa dal Sig. Trezza vota a confermare il fatto che egli fosse sprovvisto di conto corrente bancario o postale. Ad ogni buon conto, le modalità di effettuazione del pagamento degli emolumenti non ne hanno impedito la relativa tracciabilità, per cui é ragionevole ritenere che é stata salvaguardata la trasparenza delle movimentazioni contabili-finanziarie operate dalla società sportiva deferita, per cui appare ragionevole una più equa valutazione della sanzione in termini di ridotta gravità. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: Sig. Alfonso Faiella ammenda di € 500,00 (cinquecento/00); Soc. ASG Nocerina Srl ammenda di € 500,00 (cinquecento).
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