F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US VIBONESE CALCIO Srl • (nota N°. 7729/1121pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011
(461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE GIOVANNI CAFFO (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Vibonese Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US VIBONESE CALCIO Srl • (nota N°. 7729/1121pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).
A seguito della nota del 15 marzo 2011 mediante cui la Co.Vi.So.C., sulla base del report redatto dalla Società di revisione Deloitte&Touche S.p.a., ha riscontrato nei riguardi della US Vibonese Calcio Srl l'effettuazione del pagamento di ritenute IRPEF e di contributi Enpals (relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 dovute ai propri tesserati), in violazione di quanto espressamente prescritto dall'art. 85, lett. C), punto V, NOIF, il Procuratore Federale ha individuato, a carico della predetta compagine societaria, la responsabilità disciplinare ex art. 4, comma 1, CGS in ordine alle violazioni ascritte al Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Giuseppe Giovanni Caffo, parimenti deferito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 comma 1 in relazione all'art. 85, lett. C), punto V, NOIF. Nei termini assegnati la società sportiva ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:
- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi del Sig. Giuseppe Giovanni Caffo;
- ammenda di € 7.000,00 nei riguardi della Soc. US Vibonese Calcio Srl.
La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Caffo e, per esso, alla Soc. US Vibonese Calcio Srl, sussistano inequivocabilmente e, pertanto, rendono fondato l'odierno deferimento. I fatti oggetto di indagine risultano pacificamente comprovati per tabulas in ragione degli accertamenti effettuati dalla Società di revisione Deloitte&Touche Spa. Pertanto, la memoria difensiva versata in atti dalla società sportiva deferita si rivela del tutto ininfluente, tanto più che le argomentazioni sviluppate in seno all medesima, quali la tempestività dei versamenti delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS o il fatto che per la stagione sportiva 2011/2012 le società sportive associate alla Lega Pro potranno avvalersi di conti correnti alternativi segnalati preventivamente, appaiono inconferenti e del tutto avulse dal thema disputandum. P.Q.M.
La Commissione Disciplinare Nazionale in accoglimento del deferimento, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
Sig. Giuseppe Giovanni Caffo ammenda di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00);
Soc. US Vibonese Calcio Srl ammenda di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00).
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