F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (465) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), FABRIZIO TALONE (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 7728/1137pf10-11/SP/blp del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 94 del 10.06.2011 (465) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), FABRIZIO TALONE (Amministratore Delegato e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl • (nota N°. 7728/1137pf10-11/SP/blp del 19.4.2011). Con provvedimento del 19.4.2011, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione i Sigg. Manolo Bucci, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della Soc. US Pergocrema 1932 Srl e Fabrizio Talone, Amministratore delegato con poteri di legale rappresentante della Soc. US Pergocrema 1932 Srl per violazione di cui all’art. 1comma 1 CGS, in relazione all’art. 85, lett. C), punto V NOIF, per non aver utilizzato il conto corrente indicato in sede di ammissione al Campionato di competenza, al fine di effettuare il versamento delle ritenute IRPEF relative alle mensilità di ottobre 2010 e dei contributi ENPALS relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2010 in favore dei propri tesserati, nonché la stessa Società US Pergocrema 1932 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro-tempore. All’inizio della riunione odierna i Signori Manolo Bucci e Fabrizio Talone, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Manolo Bucci e Fabrizio Talone, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per l Sigg. Manolo Bucci e Fabrizio Talone, sanzione della inibizione per giorni 60, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla inibizione per giorni 30)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per la Soc. US Pergocrema 1932 Srl. Alla odierna riunione la Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 per la deferita, il difensore della stessa si è riportata alle memorie in atti. E’ fatto pacifico e non contestato dai soggetti deferiti che la società U.S. Pergocrema 1932 Srl abbia effettuato il pagamento delle ritenute IRPEF per il mese di ottobre 2010 e dei contributi Enpals per i mesi di ottobre e novembre 2010 relativi a mensilità maturate da propri tesserati utilizzando un conto corrente diverso da quello indicato in sede di iscrizione al campionato. L’utilizzazione di un conto corrente non dedicato risulta peraltro, adeguatamente, provata a mezzo dell’attestazione della società di revisione Deloitte & Touch Spa allegata alla nota della Co.Vi.So.C. del 15.3.2011 (all. 2: euro 13.306,32 per ritenute Irpef ed euro 43.130,06 per contributi). L’effettuazione dei pagamenti predetti secondo modalità differenti da quelle indicate comporta la violazione dell’art. 85, lett. c), punto V, delle NOIF posto che i soggetti deferiti non hanno fornito alcuna credibile e comprovata giustificazione del comportamento contestato (che certo non può consistere nel generico ed indimostrato riferimento ad una “temporanea ed oggettiva impossibilità, derivante da problematiche di natura tecnica ed amministrativa estrenea all’organizzazione societaria, di usufruire del conto dedicato). L’entità dei pagamenti effettuati giustifica l’irrogazione di sanzioni come da dispositivo che segue. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della seguenti sanzioni: ▪ inibizione per giorni 30 (trenta) ai sigg. Manolo Bucci e Fabrizio Talone Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Infligge la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Società US Pergocrema 1932 Srl.
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