COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 132 del 09 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 140. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FRIEDEN 2009 – GARA PRATA P.U. / FRIEDEN 2009 DEL 27.03.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 132 del 09 Giugno 2011 Delibere della Commissione Disciplinare 140. DELIBERA C.D.T. - RECLAMO FRIEDEN 2009 - GARA PRATA P.U. / FRIEDEN 2009 DEL 27.03.2011 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO La C.D.T, letto il reclamo proposto dalla società Frieden 2009; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, in sede di audizione presso questa C.D.T., l’arbitro ha dichiarato di aver riconosciuto il sig. Tuccia Marco attraverso il numero riportato sulla sua maglietta e la foto sul documento di riconoscimento, consegnato in una con la distinta ufficiale di gara, precisando che tutti i documenti d’identità, custoditi nello spogliatoio arbitrale, erano in suo possesso al termine della gara. Inoltre, lo stesso arbitro ha dichiarato che non corrisponde al vero quanto asserito dal dirigente, sig. Picariello Alessandro, in merito alla presunta richiesta di reidentificazione del predetto sig. Tuccia Marco, che gli sarebbe stata rappresentata nell’intervallo tra la prima e la seconda frazione di gioco. Infine, l’arbitro ha puntualizzato che il nominato calciatore ha effettuato il riconoscimento regolarmente, accomodandosi in panchina all’atto dell’ingresso in campo delle due squadre. Tali dichiarazioni risultano a questa Commissione chiare, precise e concordanti. Di conseguenza, nel rispetto della natura probatoria delle dichiarazioni arbitrali (che, per costante giurisprudenza, devono essere giudicate fonti privilegiate di prova), ai fini decisionali non può che tenersi conto di esse, con conseguente obbligo di respingere il reclamo della società Frieden 2009. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Frieden 2009; dispone addebitarsi la tassa reclamo,non versata, sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it