COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 VIGEVANO – VALLEEAOSTE S.T.CRISTHOPHE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°30 del 15/09/2010 Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 5 SETTEMBRE 2010 VIGEVANO – VALLEEAOSTE S.T.CRISTHOPHE Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°25 dell’ 8 settembre 2010; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Valle Aoste St.Christphe e con il quale si deduce la irregolare posizione del calciatore Canino Alessandro, tesserato Vigevano Calcio, in quanto il medesimo all’epoca della gara risultava in posizione di squalifica comminata da questo Giudice Sportivo con C.U.187 del 7 giugno 2010 OSSERVA Il reclamo è fondato e va accolto Il calciatore Canino Alessandro tesserato con la società Vigevano, al momento della gara risultava, in effetti, squalificato . Nel c.u. 187 del 7 giugno 2010 questo Giudice Sportivo, infatti, aveva inflitto al calciatore, allora tesserato con la società Borgosesia, una giornata di squalifica per recidività in ammonizione in occasione dell’ultima gara dei play out disputata dalla società Borgosesia nella passata stagione. Non avendo avuto, di fatto, la possibilita di scontare la suddetta sanzione nella passata stagione, il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della prima squadra nella stagione successiva a quella dell’infrazione così come previsto dall’art 22 comma 6 del CGS. - Visto l’art 17. comma 4, lett.b) del CGS Delibera: 1) di accogliere il reclamo e, per l’effetto di comminare alla società Vigevano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) di non addebitare la tassa di reclamo.
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