COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 23/3/2011Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 6 FEBBRAIO 2011 ORVIETANA – PIANESE

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°137 del 23/3/2011Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 6 FEBBRAIO 2011 ORVIETANA – PIANESE Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 114 del 9 febbraio 2011 - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Orvietana calcio; - Rilevato che il reclamo stesso è privo di sottoscrizione; - Ritenuto che la indicazione in calce al reclamo del solo nome e cognome del suo autore non equivale a sottoscrizione dell’atto e non genera, pertanto, effetti giuridici, in quanto non offre la prova della effettiva provenienza dell’atto da parte della persona qualificata ad esprimere la volontà della società reclamante; - Rilevato che la sottoscrizione, ai sensi dell’art.33 comma 5 CGS, è requisito essenziale per la validità del reclamo; P.Q.M. Delibera: 4. Di dichiarare inammissibile il reclamo 5. Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Orvietana – Pianese 3-4 6. Nulla per la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it