F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (500) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFAN RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÀ SS LAZIO Spa ▪ (nota N°. 8560/1114pf10-11/SP/blp dell’11.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (500) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFAN RADU (Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa) E DELLA SOCIETÀ SS LAZIO Spa ▪ (nota N°. 8560/1114pf10-11/SP/blp dell’11.5.2011). Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: • Stefan Radu, Calciatore tesserato per la Società SS Lazio Spa, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, comma 1, del GGS (principi di lealtà, correttezza e probità), per aver posto in essere un comportamento offensivo nei confronti del pubblico e comunque contrario ai principi di lealtà, probità e correttezza; • la Società SS Lazio Spa per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le sopraindicate violazioni addebitate al proprio calciatore. All’inizio della riunione odierna il Sig. Stefan Radu e la Società SS Lazio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Stefan Radu e la Società SS Lazio Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Stefan Radu, sanzione dell’ammenda di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00); pena base per la Società SS Lazio Spa, sanzione dell’ammenda di € 17.000,00 (€ diciassettemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 7.000,00 (€ settemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 7.000,00(€ settemila/00) al Signor Stefan Radu; ▪ ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00) alla Società SS Lazio Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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