F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO MODESTI (A.E. della Sezione AIA di Pavia), PIERLORENZO ZANCHI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA Srl ▪ (nota N°. 8425/50pf10-11/AM/ma del 6.5.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011
(499) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO MODESTI (A.E. della Sezione AIA di Pavia), PIERLORENZO ZANCHI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società AC Pavia Srl) E DELLA SOCIETA’ AC PAVIA Srl ▪ (nota N°. 8425/50pf10-11/AM/ma del 6.5.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti e la memoria difensiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Mario Modesti;
▪ mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Pierlorenzo Zanchi;
▪ ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società AC Pavia Srl; osserva quanto segue. Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti in rubrica per rispondere, rispettivamente:
▪ Modesti Mario, A.E. della Sezione A.I.A. di Pavia, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 40, comma 4, punto a), del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva per aver arbitrato nella corrente stagione tre gare non rientranti nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC;
▪ Zanchi Pierlorenzo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS secondo il principio di immedesimazione organica della Società AC Pavia Srl, la quale ha organizzato nella corrente stagione sportiva 3 gare amichevoli senza richiedere le necessarie autorizzazioni ai competenti Organi federali;
▪ AC Pavia Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per l’operato del proprio legale rappresentante. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte ai Signori Mario Modesti e Pierlorenzo Zanchi risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento e cioè che, nella corrente stagione, il Modesti ha arbitrato tre gare della Società Pavia non rientranti nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC. In merito alle sanzioni, la Commissione, in considerazione, da una parte, delle circostanze di fatto e, dall’altra, degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ a Modesti Mario mesi 1 (uno) di inibizione;
▪ a Zanchi Pierlorenzo giorni 15 (quindici) di inibizione;
▪ alla Società AC Pavia Srl l’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).
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