F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (468) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ACCARDI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Enodoro Marsala) Srl) E DELLA SOCIETÀ ASD ENODORO MARSALA ▪ (nota N°. 7776/810pf10- 11/AM/ma del 19.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011
(468) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ACCARDI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Enodoro Marsala) Srl) E DELLA SOCIETÀ ASD ENODORO MARSALA ▪ (nota N°. 7776/810pf10- 11/AM/ma del 19.4.2011).
Il deferimento Con provvedimento del 19.4.2011, il Procuratore federale vicario ha deferito a questa Commissione il Sig. Accardi Pietro, quale Presidente della ASD Enodoro Marsala, e la Società ASD Enodoro Marsala, per rispondere il primo dell’inosservanza delle norme e di atti federali, nonché della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 92, comma 1, e all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per il mancato deposito degli accordi economici presso la LND-Divisione Calcio Femminile relativamente alle calciatrici Anteri Valeria, Barbera Agata, Errera Maria, Filingeri Giuseppa, Montalbano Vita Donatella, Mustacchia Loredana, Russo Carla, Scalone Giusi, Sclafani Maria Luisa, Scozzari Giusi, Strippoli Alessandra, Marrone Atonia, che risultano tutte tesserate per la stagione sportiva 2010/2011; e la Società ASD Enodoro Marsala, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Pietro Accardi e la Società ASD Enodoro Marsala, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Pietro Accardi e la Società ASD Enodoro Marsala, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Accardi, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società ASD Enodoro Marsala, sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 1.000,00 (€ mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 3 (tre) al Signor Pietro Accardi;
▪ ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) alla Società ASD Enodoro Marsala. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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