F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (469) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DEL RIGO PERFETTI THIAGO (calciatore tesserato per la Società ASD Kaos Futsal) ▪ (nota N°. 7748/606pf10-11/AM/ma del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (469) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DEL RIGO PERFETTI THIAGO (calciatore tesserato per la Società ASD Kaos Futsal) ▪ (nota N°. 7748/606pf10-11/AM/ma del 19.4.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della squalifica di mesi 3 (tre) per la parte deferita a decorrere dal prossimo tesseramento; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Del Rigo Perfetti Thiago, all’epoca dei fatti tesserato come in rubrica, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, benché regolarmente convocato dalla Società Kaos Futsal ASD Calcio a 5, non si presentava per il raduno precampionato e successivamente non svolgeva attività agonistica in favore della predetta Società nella stagione sportiva 2010/2011 senza peraltro fornire alcuna valida giustificazione al riguardo, nonostante vincolato a ciò per effetto dell’accordo economico stipulato a far data 1.7.2009, con il quale si impegnava a svolgere attività agonistica in favore della predetta Società sino al 30.6.2012. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte a Del Rigo Perfetti Thiago risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento. In merito alla sanzione, questa Commissione, avendo riferimento agli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene doversi applicare quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina al calciatore Del Rigo Perfetti Thiago la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).
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