F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011 (446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: THIAGO QUEIROZ E JENER AUGUSTO CORDEIRO (Calciatori attualmente tesserati per la Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5) ▪ (nota N°. 7552/944pf08-09/AM/ma del 13.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95 del 15.06.2011
(446) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: THIAGO QUEIROZ E JENER AUGUSTO CORDEIRO (Calciatori attualmente tesserati per la Società ASD Licogest Vibo Calcio a 5) ▪ (nota N°. 7552/944pf08-09/AM/ma del 13.4.2011).
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale Avv. Avagliano, che ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della squalifica di mesi 6 (sei) ciascuno per le parti deferite a decorrere dal prossimo tesseramento a decorrere dal prossimo tesseramento, osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i calciatori Queiroz Thiago e Cordeiro Iener Augusto, all’epoca dei fatti tesserati come in rubrica, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 92 delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto, a partire dal 20 gennaio 2009, si allontanavano da Vibo Valentia, rendendosi così irreperibili e cessando di fatto ogni contatto con la compagine sportiva con la quale erano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte a Queiroz Thiago e Cordeiro Iener Augusto risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
▪ a Queiroz Thiago, mesi 6 (sei) di squalifica;
▪ a Cordeiro Iener Augusto, mesi 6 (sei) di squalifica.
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