F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96 del 15.06.2011 (438) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MOGGI LUCIANO (nota N°. 7408/1113pf10-11/SP/mg del 11.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 96 del 15.06.2011 (438) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MOGGI LUCIANO (nota N°. 7408/1113pf10-11/SP/mg del 11.4.2011). 1) L’attivazione del procedimento Con provvedimento in data 11.4.2011, il Procuratore federale ha chiesto a questa Commissione di pronunciare nei confronti del Sig. Luciano MOGGI la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC sulla base della decisione pubblicata sul CU n. 1/C del 14.7.2006, emessa dalla CAF, confermata sul punto con decisione pubblicata il 4.8.2006 sul CU n. 2/Cf, emessa dalla Corte Federale, decisioni con cui si è affermata la responsabilità del prevenuto e si è irrogata la sanzione di anni cinque di inibizione con proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, l’incolpato ha fatto pervenire una articolata memoria difensiva, nella quale: a) in via assolutamente pregiudiziale, si invitano i componenti del Collegio che avessero partecipato all’adozione di precedenti decisioni nei confronti dell’incolpato ad astenersi dal giudicare; b) in via pregiudiziale, si chiede il rinvio della riunione in attesa della decisione dell’Alta corte di giustizia presso il Coni sulla eventuale illegittimità e irragionevolezza della normativa federale e la sospensione del procedimento; c) in via preliminare, si eccepisce la nullità del deferimento per difetto assoluto di motivazione; d) in via preliminare, si eccepisce l’inesistenza e/o la nullità e/o l’improcedibilità del deferimento; e) in via preliminare, si eccepisce, sotto vari profili, l’illegittimità della delibera di cui al CU n. 143/A del 3.3.2011; f) in via preliminare, si eccepisce la violazione del principio del “ne bis in idem”; g) nel merito, si contesta l’erroneità dei presupposti delle decisioni sportive h) nel merito, si eccepisce l’inapplicabilità della sanzione della preclusione; i) infine, si evidenzia la lesività del deferimento e della relativa sanzione. Di conseguenza, si chiede in via assolutamente pregiudiziale l’astensione dei componenti del Collegio che abbiano già giudicato il deferito; in via pregiudiziale la sospensione del procedimento sino alla decisione dell’Alta corte di giustizia presso il Coni; in via preliminare la dichiarazione di nullità o di improcedibilità del deferimento; in via principale nel merito il rigetto del deferimento; in via istruttoria, l’audizione dell’incolpato. 3) Il dibattimento Alla riunione del 19.5.2011, sono comparsi il Procuratore federale, con i suoi collaboratori, e il deferito, assistito dai propri difensori, i quali hanno preliminarmente insistito sull’accoglimento della istanza di ricusazione, estendendola anche ad altri due componenti del Collegio. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La C.D.N. chiamata a pronunciarsi sulle istanze di ricusazione proposte nei confronti dei componenti Sergio Artico,Riccardo Andriani e Gianfranco Tobia, udite le parti, ritenuta la ritualità e la tempestività delle istanze, sospende il procedimento e trasmette gli atti ad altro Collegio per la decisione”. Conseguentemente, è stato nominato un nuovo Collegio della Commissione per decidere sulla istanza in questione, il quale in data 20.5.2011 ha adottato la seguente ordinanza: “La C.D.N. vista l’istanza di ricusazione proposta da Luciano Moggi nei confronti dell’Avv. Sergio Artico, dell’Avv. Riccardo Andriani e dell’Avv. Gianfranco Tobia; ascoltati i componenti del Collegio ricusati; considerato che l’istanza di ricusazione si fonda sulla partecipazione dei componenti ricusati in altro Collegio che in precedenza ha deciso un deferimento a carico di Luciano Moggi; rilevato che il precedente procedimento al quale Luciano Moggi fa riferimento aveva ad oggetto una vicenda diversa e del tutto distinta, come risulta dalla lettura degli atti e dalla relativa decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 13 del 6.8.2008; rilevato che, pertanto, non si integra l’ipotesi di cui all’art. 51, n. 4, c.p.c. e che non si ravvisa alcun ostacolo ad una valutazione imparziale nel presente procedimento P.Q.M. rigetta l’istanza di ricusazione proposta da Luciano Moggi nei confronti dell’Avv. Sergio Artico, dell’Avv. Riccardo Andriani e dell’Avv. Gianfranco Tobia”. A seguito di tale ordinanza, la Procura federale ha chiesto la fissazione di una nuova riunione per la discussione. Le parti sono state convocate per il giorno 31.5.2011, ma la riunione è stata poi differita al 6.6.2011. In tale riunione, è comparso il Procuratore federale, con i suoi collaboratori, il quale, dopo averne illustrato le ragioni, ha chiesto la pronuncia nei confronti dei deferiti della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. Sono comparsi altresì il deferito, il quale ha rilasciato dichiarazioni, nonché i suoi difensori, i quali, dopo aver illustrato e integrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, sollevando una ulteriore eccezione preliminare di irricevibilità del deferimento per contrasto con l’art. 6 della Cedu. Al termine del dibattimento, il Collegio si è riunito per la decisione in camera di consiglio. 4) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, n. 2, CGS. a) Sul mancato esercizio del potere di preclusione protratto sino all’entrata in vigore del nuovo CGS. L’eccezione non tiene conto del fatto che la decisione resa dagli Organi di giustizia sportiva della FIGC nel 2006 mancava di un’ultima pronuncia sulla preclusione, in origine di pertinenza del Presidente federale e successivamente affidata all’Organo disciplinare. Non esistendo un limite temporale per l’emissione della menzionata pronuncia, correttamente il Consiglio federale ha emanato la nuova normativa disponendo i passaggi necessari per il completamento del giudizio disciplinare. Il mancato esercizio del potere di applicare la sanzione della preclusione dal 4.6.2006 (data di pubblicazione della sentenza della Corte federale FIGC) al 1.7.2007 (data di entrata in vigore del nuovo CGS), in assenza di una norma che regolamenti tale situazione, non costituisce pertanto motivo di decadenza. Si aggiunga che, anche a distanza di cinque anni dalla pronuncia della Corte federale, è tuttora sussistente il giudizio di disvalore nei confronti delle condotte acclarate nelle “sentenze rese”, che comporta la persistenza e l’attualità dell’interesse dell’ordinamento alla irrogazione del provvedimento di preclusione. b) Sulla mancata formulazione di una norma transitoria con la quale disciplinare le proposte eventualmente rimaste inevase. L’eccezione non può essere condivisa perché non tiene in nessun conto il lodevole intervento della FIGC, la quale con la delibera n. 143 del 3.3.2011 ha proprio voluto introdurre una norma transitoria che il Legislatore federale non aveva emanato all’atto dell’approvazione del nuovo CGS. L’assenza sin dall’origine di una norma transitoria non può viziare irreparabilmente il procedimento, non costituendo lesione di interesse legittimo, né tantomeno di diritto soggettivo. Sull’operato del Consiglio federale valga il contenuto della pronuncia resa dall’Alta Corte di giustizia del Coni (n. 11/2011) nel giudizio proposto dal Sig. Innocenzo Mazzini contro la FIGC. Peraltro, il fatto che oggi, quando ancora il Moggi sta scontando la sanzione dell’inibizione per cinque anni, questa Commissione sia chiamata a pronunziarsi sulla richiesta di preclusione appare pienamente corretto e in linea con la normativa federale. c) Sulla modifica di natura sostanziale intervenuta fra l’istituto della preclusione nella successione dei codici nel tempo (violazione del principio dell’irretroattività della legge). Non possono condividersi le eccezioni formulate al riguardo che tendono a rendere nebuloso un quadro giuridico di estrema chiarezza. Come ha correttamente precisato il Consiglio federale, non si tratta di una modifica sostanziale, giacchè le stesse valutazioni che competevano al Presidente federale oggi spettano agli Organi di giustizia. Di conseguenza, non si ravvisano violazioni né del principio del “ne bis in idem”, né del principio di irretroattività della legge. Come appare evidente, infatti, questa Commissione è chiamata oggi a portare a definizione il procedimento svoltosi dinanzi alla Corte federale nel 2006, effettuando una propria autonoma valutazione del tutto discrezionale, e non dunque una valutazione vincolata e automatica sugli stessi fatti. Né può ritenersi violato il principio della irretroattività della legge giacchè logicamente la valutazione sulla preclusione non può che essere resa dall’Organo oggi competente a pronunciarsi. d) Sulla censura, sotto diversi profili, delle modalità di attivazione da parte della Procura federale del presente procedimento. Va premesso che, nella fattispecie, l’atto di impulso della Procura federale non può essere equiparato a un ordinario deferimento. Esso, infatti, è espressamente previsto dal CU n. 143/A del 3.3.2011, il quale, sul punto, testualmente recita:”Per le proposte di preclusione formulate dalla Corte Federale, il procedimento deve essere attivato su richiesta della Procura Federale innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base delle sentenze rese, garantendo il rispetto dei termini e delle procedure previste dall’art. 30, commi 8 e 9, del C.G.S.”. In definitiva, è evidente che trattasi di atto tipico introdotto nell’ordinamento sportivo dalla disciplina transitoria approvata con il CU n. 143/A del 3.3.2011. Nel corso della discussione, peraltro, il difensore dell’incolpato ha eccepito che la “richiesta” della Procura federale datata 11.4.2011 sarebbe stata formulata prima ancora che la Giunta del Coni approvasse la normativa transitoria che l’ha introdotta (la relativa delibera risale infatti al 12.4.2011). Secondo la difesa dell’incolpato ciò comporterebbe la irritualità e, comunque, l’illegittimità dell’atto introduttivo e, quindi, dell’intero presente procedimento disciplinare. Tale tesi non può essere condivisa. Ai sensi dell’art.13 delle NOIF, l’efficacia delle deliberazioni degli Organi federali decorre dalla data di pubblicazione mediante Comunicato Ufficiale: il che nella fattispecie è avvenuto in data 3.3.2011. L’approvazione “ai fini sportivi” da parte del Coni delle norme regolamentari in materia di giustizia sportiva emanate dalle Federazioni sportive non condiziona sospensivamente l’efficacia endoassociativa delle norme stesse, salvo diversa espressa previsione delle singole Federazioni. Al contrario, l’eventuale mancata approvazione da parte del Coni può condizionare (risolutivamente) le norme interne delle Federazioni sportive, ove esse intendano mantenere il riconoscimento del Coni ai fini sportivi. In sostanza, l’approvazione da parte del Coni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni sportive costituisce non già condizione di efficacia nell’ordinamento federale della norma stessa, bensì requisito essenziale per il mantenimento del riconoscimento ai fini sportivi delle Federazioni stesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25.9.2009 n. 5764). In ogni caso, a eliminare ogni possibile dubbio, c’è il dato insuperabile dell’avvenuta approvazione da parte del Coni delle disposizioni regolamentari di cui al CU n. 143/A del 3.3.2011. Tale approvazione, infatti, fa venir meno ogni interesse giuridico a una pronuncia di inefficacia e/o di illegittimità della richiesta della Procura federale basata sulla sua presunta illegittimità “ratione temporis”, posto che l’atto, apparendo perfettamente conforme alla normativa attualmente vigente, non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato e potrebbe essere riproposto in qualsiasi momento con identico contenuto. Ciò anche in ossequio al principio di conservazione degli atti applicabile a tutti i provvedimenti idonei a realizzare le finalità per le quali essi sono stati emanati. La difesa ha altresì rilevato che l’atto di deferimento, non prevedendo la specifica contestazione all’incolpato di fatti disciplinarmente rilevanti, sarebbe affetto da nullità, se non addirittura inesistente. Per quanto si è rilevato sopra, l’atto in esame ha semplice funzione di impulso ai fini dell’instaurazione del procedimento transitorio introdotto col CU n. 143/A del 3.3.2011, fondato esclusivamente sulle “sentenze rese” e non richiede, pertanto, alcuna contestazione ulteriore di fatti disciplinarmente rilevanti. Osserva la Commissione che, poiché le “sentenze rese” sono state puntualmente richiamate nell’atto introduttivo, esso contiene gli elementi necessari al raggiungimento delle sue finalità di attivazione del giudizio, nel rispetto delle regole del contraddittorio e delle formalità procedurali previste dal CGS. L’eccezione di nullità del deferimento, quindi, risulta infondata e deve essere respinta. e) Sulla violazione del principio del “ne bis in idem”. In ordine alla violazione del principio del “ne bis in idem” sul presupposto che il Moggi sarebbe già stato sottoposto a giudizio avente ad oggetto i medesimi fatti su cui verte la presente azione disciplinare non può che dissentirsi. Come ha chiaramente precisato la citata decisione resa dall’Alta Corte di giustizia del Coni (n. 11/2011), “l’applicazione della ulteriore misura sanzionatoria ha come presupposto la precedente condanna disciplinare (ed i fatti rilevanti disciplinarmente ivi accertati) ma comporta necessariamente un’ulteriore valutazione discrezionale e perciò con maggior obbligo di motivazione in relazione alla posizione attualizzata su cui incide”. Ne deriva che non si tratta in alcun modo di valutazione nuovamente effettuata sugli stessi fatti perché quella oggi richiesta alla Commissione è una nuova autonoma valutazione discrezionale che parte dalle sentenze rese dagli Organi di giustizia della FIGC nel 2006, ormai divenute cosa giudicata. Così come non si tratta di dare due diverse sanzioni per gli stessi fatti, quanto piuttosto di completare un giudizio al quale mancava un ultimo segmento di valutazione, rimasto pendente. f) Sulla irricevibilità del deferimento per contrasto con l’art. 6 della Cedu. L’eccezione è priva di fondamento perché il potere attribuito alla Commissione deriva da una disciplina emanata dalla FIGC e approvata dal CONI nel mese di aprile 2011, disciplina alla quale la Commissione è tenuta a dare attuazione. L’atto di deferimento appare quindi perfettamente ricevibile e conforme ai principi informatori dell’Ordinamento sportivo, restando estranea alla cognizione della Commissione ogni valutazione inerente al preteso contrasto del deferimento con l’art. 6 della Cedu. g) Sul merito del deferimento. La Commissione osserva che, secondo l’art. 14, n. 2, CGS vigente sino al 30.6.2007, in casi di particolare gravità, gli Organi della giustizia sportiva, oltre a irrogare la sanzione della inibizione nella durata massima di cinque anni, potevano anche proporre al Presidente Federale la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC. In seguito, tale potere è stato attribuito direttamente agli Organi della giustizia sportiva dall’art. 19, n. 3, del nuovo CGS entrato in vigore il 1.7.2007, il quale ha dato applicazione a quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti federali delle Federazioni sportive dettati dal Coni. Considerato che, prima dell’entrata in vigore del nuovo CGS, erano state assunte decisioni da parte degli Organi della giustizia sportiva con proposte di preclusione sulle quali, essendo ancora in corso l’espiazione della inibizione quinquennale, il Presidente Federale non aveva ancora adottato alcuna determinazione, con CU n. 143/A del 3.3.2011 la FIGC ha adottato una disciplina regolamentare per i procedimenti di preclusione non definiti con il CGS vigente sino al 30.6.2007. In particolare, si è provveduto ad attribuire alla Procura federale il potere di iniziativa del procedimento, a individuare gli Organi della giustizia sportiva competenti a seconda delle diverse fattispecie, a definire i termini e le modalità del procedimento e a sancire il principio del doppio grado di giurisdizione, precisando che la decisione deve essere adottata “sulla base delle sentenze rese”. In definitiva, si tratta di una disciplina transitoria di natura procedimentale, diretta a definire, in applicazione dei principi sulla giustizia sportiva del Coni, la situazione venutasi a creare a seguito della entrata in vigore del nuovo CGS. Ne deriva che - come peraltro ha precisato anche l’Alta Corte di giustizia del Coni con decisione n. 11/2011 - in attuazione di quanto sancito dal CU n. 143/A del 3.3.2011, nel presente procedimento, la Commissione deve: a) verificare se sussistano o meno le condizioni per l’applicazione della sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC; b) procedere a tale verifica “sulla base delle sentenze rese” e dei “fatti rilevanti disciplinarmente ivi accertati”, che costituiscono il presupposto della eventuale sanzione. Dall’esame delle decisioni in questione risulta evidente l’intrinseca gravità dei fatti e le aberranti conseguenze a cui ha condotto il modo di concepire la competizione sportiva e i rapporti tra le Società partecipanti ai campionati e tra tesserati che ha connotato l’agire del deferito. In particolare, non può non rilevarsi come le modalità stesse dell’illecito nella componente correlata alla inaccettabile violazione delle regole di lealtà, correttezza e probità abbiano suscitato un rilevante allarme sociale, tanto più a fronte delle implicazioni che il campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico. In proposito, è sufficiente considerare che nelle “sentenze rese” è stato accertata, tra l’altro, “la piena e concreta attitudine” del Moggi “a falsare la classifica” attraverso una continua “opera di condizionamento del settore arbitrale”, attitudine che si è concretizzata in una serie di “episodi, ripetuti nel tempo e nello spazio, incontroversi nella loro storicità” tutti obiettivamente tendenti “al conseguimento dello scopo di alterazione della competizione per effetto del condizionamento della classe arbitrale”, nonché “dell’ulteriore vantaggio dell’alterazione della classifica e dell’ottenimento della vittoria del campionato, della rimarchevole e irreparabile alterazione della parità di condizioni di contendibilità del titolo sportivo rispetto a molte altre squadre”: in definitiva, una condotta illecita e antidoverosa che, seppure non formalmente idonea a dare vita a un “sistema” solo per difetto della previsione dell’illecito sportivo associativo, sicuramente era connotata dal “carattere altamente inquinante della sistematicità e della stabilità organizzativa”. In conclusione, la condotta del deferito, così come accertata nelle sentenze rese, risulta palesemente incompatibile con i principi di lealtà, correttezza e probità ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare, pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e financo la sua stessa sopravvivenza. In questi termini, la richiesta della Procura federale di infliggere al deferito la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC risulta del tutto proporzionata ai fatti commessi, tenuto conto della loro intrinseca gravità e delle aberranti conseguenze che hanno determinato: tali profili rendono del tutto attuale l’interesse dell’Ordinamento federale alla irrogazione della sanzione della preclusione, non rilevando in proposito il fatto che comportamenti altrettanto gravi possano eventualmente essere stati tenuti da altri tesserati. Il fatto che altri soggetti obbligati all’osservanza della normativa federale possano aver tenuto, in ipotesi tutt’ora da accertare, condotte analoghe a quelle acclarate nei confronti del Moggi dalle “sentenze rese”, non fa venir meno la gravità di quanto contestato al deferito, né incide sulla valutazione demandata alla Commissione ai fini dell’irrogazione della sanzione della preclusione in questo procedimento. Tale valutazione, infatti, dovendo essere espressa esclusivamente “sulla base delle sentenze rese” nei confronti del Moggi, non può prendere in considerazione alcun giudizio comparativo con condotte eventualmente riconducibili ad altri soggetti dell’Ordinamento federale. Le argomentazioni difensive concernenti l’erroneità dei presupposti delle decisioni sportive, l’inapplicabilità della sanzione della preclusione e la lesività del deferimento e della relativa sanzione, che secondo la difesa dovrebbero portare addirittura alla disapplicazione del CU n. 143/A del 3.3.2011 risultano infondate, perché come rilevato incidentalmente dall’Alta Corte di giustizia del Coni il provvedimento del Consiglio federale risulta in linea con i principi informatori del Coni. Pertanto, non appaiono sussistere macroscopici elementi di illegittimità che possano indurre la Commissione a disapplicarlo. Né possono influire sulla decisione della Commissione gli elementi istruttori acquisiti nel processo penale pendente nei confronti del Moggi dinnanzi al Tribunale di Napoli e, in particolare, le testimonianze o le intercettazioni telefoniche delle quali sono stati riportati ampi stralci nella memoria difensiva. Sul punto va rilevato, condividendo le osservazioni formulate dalla Procura federale, che sino a oggi non risulta essere intervenuta alcuna decisione a modifica della decisione della Corte federale, né in sede di giustizia penale e amministrativa, né all’interno dell’Ordinamento sportivo, non essendo stata proposta alcuna impugnazione per revocazione o revisione delle delibere assunte dagli Organi della giustizia federale. La decisione della Commissione, dunque, non può che riferirsi alla valutazione della gravità dei fatti acclarati nelle “sentenze rese”. 5) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione irroga al Sig. Luciano MOGGI la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
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