F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Marco LOCCI / S. S. CARLOFORTE ( 88 bis/78 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Marco LOCCI / S. S. CARLOFORTE ( 88 bis/78 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 7/08/2008, l’allenatore di Base Marco LOCCI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della S.S. Carloforte il pagamento di €. 2.500,00, quale saldo del quarto rateo, scaduto il 30/06/2008, di cui all’accordo sottoscritto il 16/08/2007. Il ricorrente ha, altresì, comunicato che il Collegio Arbitrale si era già pronunciato sul ricorso prodotto avverso la sopracitata società, riconoscendogli, in parziale accoglimento, la somma di € 7.365,62, riferita ai primi tre ratei, oltre al rimborso spese ed interessi legali. Inoltre, ha allegato l’accordo sottoscritto con il legale rappresentante della società, signor Nando Murrau, in data 16/08/2007, con la società S.S. Carloforte, partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna L.N.D., che prevedeva, per la stagione sportiva 2007/2008, la corresponsione di € 9.500,00, suddiviso in quattro ratei di cui il primo di € 2.000,00, avente scadenze al 30/11/2007, ed i restanti tre ratei di € 2.500,00 cadauno, aventi scadenze al 29/02/2008, 30/04/2008 e 30/06/2008. Il signor Nando Murrau, in qualità di Presidente della società S.S. Carloforte, in data 2/09/2008, ha comunicato a questo Collegio che la vertenza presentata dal ricorrente è priva di fondamento in quanto l’accordo è stato frutto di un inganno procurato da terza persona e, per tale situazione è stata richiesta l’autorizzazione al Presidente Federale per poter adire le vie legali contro l’allenatore Locci. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomanda del 30/09/2008, ha richiesto alla società convenuta eventuali controdeduzioni e documenti circa i fatti richiamati dal ricorrente ed all’allenatore le sue osservazioni. La società convenuta per il tramite del suo Presidente ha osservato che: a- Il contratto non è firmato su carta intestata delle società; b- Il contratto non è firmato dallo scrivente ed è, comunque, assai diverso dall’accordo intervenuto che prevedeva € 6.000,00 omnia; c- Al ricorrente allenatore sono state versate € 7.365,62; d- Il campionato è terminato il 4/05/2008 e il ricorrente chiede il pagamento per un periodo in cui nessuna attività avrebbe svolto e, pertanto, chiede il rigetto. Alle controdeduzioni sono state, altresì, allegate una dichiarazione, sottoscritta dall’allenatore Locci, per aver ricevuto quanto deciso dal Collegio Arbitrale in data 10/05/2008, con Comunicato Ufficiale n. 7, nonché copia dell’assegno per € 7.365,62, intestato al Locci Marco. Con raccomandata del 20/10/2008, il ricorrente, in risposta alle controdeduzioni inviate dalla società, ha comunicato di aver ricevuto l’importo di € 7.365,62 riferito ai primi tre ratei concordati e scadute, respinge il contenuto delle osservazioni fatte dalla società e richiede il pagamento del quarto rateo ( € 2.500,00 ) scaduto il 30/06/2008, così come richiesto con ricorso del mese di agosto 2008. Ancora, con raccomandata del 10/02/2011, inviata anche alla convenuta, il ricorrente ha fatto pervenire a questo Collegio il sollecito di obbligare la S.S. Carloforte al pagamento di € 2.500,00 relativo all’ultima rata scaduta il 30/06/2008 e copia del Comunicato Ufficiale n.104/CDN- 2008/2009. La Procura Federale, in data 27/03/2009, ha richiesto a questo Collegio Arbitrale c/o la L.N.D. il fascicolo relativo alla controversia economica instauratasi tra il Locci e la S.S. Carloforte. Con raccomandata del 19/05/2008, indirizzata al ricorrente Locci, alla S.S. Carloforte ed al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D. il Presidente di questo Collegio Arbitrale ha informato le parti sopracitate che nella riunione del 10/05/2008 era stato preso in esame il ricorso proposto ed era stato adottato la decisione riportata al punto 13) del Comunicato Ufficiale n. 7, allegando, altresì, copia dello stesso. Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Marco Locci, in data 7/08/2008, tenuto in sospeso a seguito della richiesta della documentazione da parte della Procura Federale per attività di sua competenza e ripreso in esame da parte di questo Collegio Arbitrale a seguito del sollecito fatto pervenire dal ricorrente con raccomandata del 10/02/2011(raccomandata spedita altresì alla S.S.Carloforte e dalla stessa non ritirata e,dopo compiuta giacenza,restituita al ricorrente,che la rimetteva al Collegio Arbitrale in data 15 marzo u.s.), è meritevole di accoglimento in quanto è stato dimostrato che l’importo richiesto, pari ad € 2.500,00 e relativo all’ultimo rateo previsto nel contratto, non è stato pagato. Il contratto in esame è stato regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale della L.N.D., come già accertato dalla Segreteria di questo Collegio precedentemente alla decisone del 10/05/2008. Pertanto, al ricorrente vanno erogati € 2.500,00 da parte della società S.S. Carloforte a saldo delle sue spettanze, così come da contratto del 16/08/2007 e relativo all’ultimo rateo della stagione sportiva 2007/2008. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S. Carloforte di corrispondere all’allenatore Marco Locci la somma di €. 2.500,00, relativo all’ultimo rateo, a saldo di quanto pattuito in contratto e relativo alla stagione sportiva 2007/2008. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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