F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA:all. Roberto PRUZZO / SSD CENTOBUCHI CALCIO srl ( 134 BIS/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA:all. Roberto PRUZZO / SSD CENTOBUCHI CALCIO srl ( 134 BIS/89 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA Con ricorso del 27.11.09 l’allenatore professionista regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. Pruzzo Roberto, adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della SSD Centobuchi Calcio srl, il pagamento della somma di € 25.500,00, come pattuito quale premio di tesseramento con accordo del 4.12.08 e suddiviso in due rate da € 10.000,00 e 15.500,00 con scadenza rispettivamente al 2.12.08 e 1.01.09 o comunque al pagamento di diversa somma che sarebbe stata ritenuta di spettanza. Il tutto gravato comunque di interessi e rivalutazione. Tale richiesta, a detta del ricorrente, seguiva la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e non corrisposti successivamente all’interruzione del rapporto per esonero, come risultante in atti dalla comunicazione di esonero nonché dalla R.A.R. di messa in mora inviata dal ricorrente tramite il proprio legale alla Centobuchi, con cui intimava la corresponsione delle spettanze maturate nel termine di gg. 20 dal ricevimento avvertendola che in difetto avrebbe adito questo Collegio Arbitrale. La Società resistente, invitata a controdedurre, lo faceva con memoria difensiva del 20.12.09 a mezzo del proprio difensore avv. Tonino Pulcini dove, oltre a sollevare una serie di eccezioni, sosteneva : A) che la resistente Società nulla sapeva del menzionato accordo, mai sottoscritto dal proprio Amm.re Unico allora in carica Sig. Claudio Marocchi, quale esclusivo legale rappresentante della stessa ; B) che nessun compenso era stato mai concordato né mai riconosciuto all’Allenatore Roberto Pruzzo dalla SSD Centobuchi Calcio srl né mai ratificato dall’Amm.re in carica, che anzi non riconosceva l’autenticità della firma di chiunque si fosse obbligato per la Società; C) Che semmai ad ingaggiare il Pruzzo era stato un soggetto estraneo alla Centobuchi, tale Mongardini Marco cui il ricorrente aveva sempre fatto esclusivo riferimento anche in ordine al pagamento delle proprie prestazioni ; D) che la rappresentanza legale della Società era sempre stata di spettanza del Marocchi Claudio, come da documentazione prodotta in atti e che il Giulivi Elio alcun potere aveva mai ricevuto in tal senso, a parte aver ricoperto per un breve periodo, dal 13.11.08 al 25.03.09, il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo Sportivo della Società in parola, nomina peraltro viziata “ab origine”, sempre a detta della difesa della resistente, dall’incompleta convocazione in Assemblea dei Soci che avrebbero dovuto deliberare. Che quindi in definitiva al Giulivi alcun potere sarebbe stato mai regolarmente conferito con conseguente nullità di ogni accordo dallo stesso eventualmente sottoscritto. Controreplicava la difesa del ricorrente Allenatore che l’accordo era valido perché sottoscritto per la Società da persona pienamente legittimata; che in forza dello stesso il Pruzzo ha svolto fino all’esonero le proprie mansioni e che comunque le vicende societarie sia interne che esterne della Centobuchi alcun rilievo potevano avere in ordine alla validità dell’accordo. La Segreteria del Collegio richiedeva ed otteneva dal competente Comitato Interregionale il Foglio di censimento della SSD Centobuchi Calcio srl. Il Collegio, nel totale contrasto delle versioni fornite dalle parti e di quanto sostenuto dalla resistente anche in ordine alla autenticità della sottoscrizione apposta per la stessa in calce all’accordo del 4 Dicembre 2008, disponeva con nota del 4 Maggio 2010 la trasmissione dell’intero incarto alla Procura Federale per le dovute indagini su talune circostanze che necessitavano opportuni chiarimenti. La Procura Federale, come formalmente richiesta, con nota del 21 Settembre 2010 trasmetteva al termine delle indagini svolte la propria relazione con le relative conclusioni dopo aver ricostruito, nei limiti del possibile, lo svolgimento dei fatti attraverso l’audizione dei soggetti interessati e comunque coinvolti nella vicenda. Ne emergeva la ricostruzione di un movimentato succedersi di vicende sociali e societarie, non sempre sostenuta durante l’audizione dei propri interpreti da risposte logiche e coerenti (anche da parte dello stesso ricorrente), ma comunque utili a fornire un apprezzabile contribuito alla decisione della presente controversia. Il punto centrale della stessa però, senza voler prescindere dai dubbi legittimamente sollevati in ordine al concreto ruolo dei contraenti e alla corretta conclusione dell’accordo del 4 Dicembre 2008, riguarda principalmente e sostanzialmente la validità dell’accordo stesso. Ed alla stregua di quanto rilevato in atti nonché emerso dalle successive indagini lo stesso appare regolarmente concluso e la domanda merita pertanto accoglimento. La difesa della società resistente sostiene che il contratto di cui il Sig. Roberto Pruzzo chiede l'adempimento sarebbe stato concluso in difetto di rappresentanza, in quanto non sottoscritto dal suo amministratore unico (secondo tale difesa il solo soggetto legittimato ad esprimere la volontà sociale), bensì dal sig. Elio Giulivi che all'epoca dei fatti rivestiva la carica di Presidente del Consiglio Direttivo Sportivo della S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.r.l. e che al Presidente di tale Consiglio Direttivo Sportivo non è mai stata conferita la rappresentanza sociale. Tale prospettazione non può essere accolta. E' vero che, in materia di società a responsabilità limitata, il potere di rappresentanza spetta agli amministratori (art.2475 bis c.c.), ma è anche vero che, come risulta dalla visura del Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Ascoli Piceno depositata in atti, la rappresentanza della S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.r.l. "spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina". Nel caso di specie risulta dagli atti di causa - ed oltretutto non è contestato tra le parti - che sig. Elio Giulivi abbia avuto l'incarico di Presidente del Consiglio Direttivo Sportivo della S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.r.l. dal 13 novembre 2008 al 25 marzo 2009 e che tale incarico sia stato regolarmente comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti. In tale contesto fattuale si deve ritenere che - considerata la peculiarità dell'attività svolta dalla S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.r.l. - il Presidente del Consiglio Direttivo Sportivo possa essere inquadrato nella figura di "direttore" della società e che - in mancanza di limitazioni ai suoi poteri alla momento della sua nomina - lo stesso, proprio per la sua particolare funzione, abbia i poteri per impegnare la Società e per stipulare il contratto tra la stessa ed il suo allenatore. Pertanto, atteso che il sig. Elio Giulivi al momento della sottoscrizione del contratto con il sig. Roberto Pruzzo (ossia il 4 dicembre 2008) rivestiva la carica di Presidente del Consiglio Direttivo Sportivo, lo stesso poteva validamente esprimere la volontà sociale in nome e per conto della S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.r.l. e quest'ultima - oggi - non può sottrarsi agli obblighi contrattuali a loro tempo convenuti. Di nessun pregio, infine, la circostanza di cui si duole la difesa della S.S.D. CENTOBUCHI CALCIO S.r.l. in ordine alla asserita invalidità dell'assemblea dei soci di tale società del 13 novembre 2008, in cui si è proceduto alla nomina del sig. Elio Giulivi quale Presidente del Consiglio Direttivo Sportivo. Non risulta, infatti, che la menzionata assemblea sia stata impugnata nei termini di cui all'art. 2479 ter del codice civile e, di conseguenza, la sua eventuale invalidità sarebbe stata sanata dal decorso del tempo. Pertanto, attesa la piena validità ed efficacia del contratto sottoscritto in data 4 dicembre 2008, la domanda può essere accolta. Nulla è dovuto per il danno da svalutazione monetaria in mancanza di prova dello stesso, come da costante orientamento del presente organo giurisdizionale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Roberto Pruzzo, condanna la SSD Centobuchi Calcio srl al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 25.500,00 oltre interessi nella misura dell’1,5% come per legge a far data dalla domanda. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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