F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Francesco BARBABELLA / S.S.D. COLLEFERRO CALCIO ( 44/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Francesco BARBABELLA / S.S.D. COLLEFERRO CALCIO ( 44/90 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 7 settembre 2009 l’allenatore di Base Barbabella Francesco si rivolge a questo Collegio affinché gli venga riconosciuto dalla società Colleferro Calcio, partecipante al campionato di Eccellenza regione Lazio, quanto pattuito nell’accordo economico stipulato in data 4 settembre 2008 e mai corrisposto. Chiede gli venga anche riconosciuto un rimborso spese per i viaggi sostenuti nell’adempimento delle sue mansioni di allenatore,oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.. A fondamento della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società S.S.D. Colleferro Calcio e, come accertato da questo Collegio, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Lazio. Nel contratto la società si impegna ad assumere per la stagione 2008/2009 il tecnico Barbabella Francesco in qualità di allenatore responsabile della prima squadra riconoscendogli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 9 rate così ripartite: una rata di € 1.100,00 al 10 settembre 2008 e altre otto rate da €.800,00 alle scadenze del giorno 10 a partire dal mese di ottobre 2008 al mese di maggio 2009. La segreteria del Collegio in data 9 ottobre 2009 provvede a trasmettere con lettera raccomandata l’invito sia alla controparte che al ricorrente, qualora lo ritengano opportuno, ad inviare le proprie controdeduzioni. La risposta della società con le proprie controdeduzioni,affidate al suo presidente, perviene al Collegio Arbitrale in data 19 ottobre 2009. Nello scritto si contestano le richieste dell’allenatore precisando che al medesimo nulla è dovuto in quanto tutte le sue spettanze, riportate sull’accordo economico sottoscritto dalle parti, sono state saldate. A conferma di ciò elenca una serie di sette assegni intestati al Barbabella ed a lui consegnati in circostanze diverse, le cui fotocopie vengono allegate alle controdeduzioni. Il primo assegno di €.1.100,00 datato 11 settembre 2008 gli viene corrisposto dalla società a saldo della prima rata così come riportato sul contratto. Successivamente il tecnico fa richiesta, motivandola con precedenti negative esperienze, di una garanzia per le scadenze successive e lo stesso presidente provvede a consegnargli, tratti dal suo conto corrente personale, cinque assegni da €.3.500,00 ciascuno e uno da €.5.000,00. In tale occasione vengono anche concordati premi aggiuntivi in caso di rilevanti risultati sportivi. Il giorno 15 gennaio 2009, dopo aver constatato l’avvenuta riscossione da parte del Barbabella dei primi due assegni da €.3.500,00, il presidente comunica alla propria segreteria che le spettanze dovute all’allenatore possono ritenersi estinte. Tuttavia,nonostante il suo esonero avvenuto il 22 gennaio 2009, il tecnico incassa anche i tre restanti assegni come rimborso delle spese e addirittura per premio di risultati sportivi mai raggiunti. Per i motivi sopra citati la società chiede che le richieste del Barbabella vengano rigettate in quanto prive di fondamento. Alle controdeduzioni della società, con raccomandata del 16 novembre 2009, risponde l’allenatore. Innanzitutto contesta quanto riportato dalla S.S.D.Colleferro nelle sue memorie difensive ribadendo di non aver mai percepito dalla medesima alcuna cifra a pagamento del premio di tesseramento concordato. Sostiene che le fotocopie degli assegni prodotte dalla controparte non assumono alcuna rilevanza in merito alle spettanze riportate sul contratto in quanto titoli provenienti dal conto corrente personale del presidente e che nulla hanno a che vedere con la sua attività di allenatore né con nessun’altra operazione attinente al mondo del calcio.Confermando la validità delle sue richieste, chiede di essere sentito se necessario. Il Collegio Arbitrale, esaminate le documentazioni pervenute, ritiene di convocare le parti. Tale decisione per fare chiarezza sulle cifre versate con gli assegni al tecnico da parte della società e da lui incassati, ma ritenuti dal medesimo estranei a quanto pattuito sull’accordo economico. Cifre difficilmente giustificabili in relazione a quanto pattuito ma che riconducono almeno nel primo assegno per entità e data, al pagamento della prima rata stabilita sul contratto. Viene quindi dato mandato al Segretario del Collegio Arbitrale d’invitare il Presidente della società S.S.D.Colleferro e il tecnico Barbabella Francesco a presentarsi di persona a questo Collegio in data da destinarsi. In data 13 novembre 2010 il Presidente della società S.S.D.Colleferro signor Talone Loris ed il tecnico Barbabella Francesco, preventivamente convocati dal Collegio Arbitrale, si presentavano per essere ascoltati. Nel corso dell’audizione il Presidente Talone ha sostanzialmente confermato il contenuto delle controdeduzioni inviate al Collegio specificando di non aver provveduto a bloccare in banca gli assegni eccedenti al contratto consegnati al Barbabella, in quanto tratti dal conto corrente personale cosa che avrebbe comportato il loro protesto con gravi ricadute sulla sua attività imprenditoriale. L’allenatore Barbabella, in sede di audizione, ha confermato che, a parte quello di €.1.100,00 riscosso per la sua attività di allenatore, tutti gli altri assegni tratti dal conto personale del Presidente e da lui incassati non erano riconducibili al premio di tesseramento pattuito nell’accordo ma al pagamento dei debiti di gioco che lo stesso Talone aveva con lui contratto giocando al poker. Il Talone nuovamente chiamato in udienza dal Collegio ha decisamente smentito i fatti esposti dall’allenatore affermando di non aver mai giocato al poker. Al termine dell’audizione, rilevato l’insanabile contrasto tra le rispettive dichiarazioni rese in sede di confronto, il Collegio decideva di inviare gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti. In data 26 gennaio 2011 il Vice Procuratore Federale ha trasmesso al Collegio Arbitrale la sua “Relazione Finale”. Nel documento,dopo aver riportato l’intensa attività di indagine svolta e aver indicato gli esiti della stessa, il Collaboratore della Procura Federale ha potuto delineare alcune evidenze emerse nel corso degli accertamenti eseguiti: - l’allenatore Barbabella non ha saputo indicare chi fossero,oltre a lui e al Talone, i giocatori che avevano partecipato, a suo dire, alle tre partite di poker; così come non esiste prova testimoniale dell’avvenuta riscossione da parte del Barbabella di somme che erano dovute dal Talone per presunte vincite al poker; - il Talone ha confermato di non aver mai giocato a poker ed i testimoni sentiti concordemente hanno affermato di non aver notizie del fatto che il Presidente fosse uso giocare a poker; - il luogo dove secondo quanto affermato dal Barbabella sarebbero avvenuti almeno due incontri per giocare a poker è quello della sede della società situata presso il campo sportivo - il segretario Fiorelli ha detto di non aver mai consegnato le chiavi di tali uffici a nessuno e di essere stato sempre presente alle riunioni che lì venivano svolte - i testi Fiorilli (segretario) e Frasca (vice presidente) hanno confermato che,come dichiarato dal Talone,tutti gli incontri con il Barbabella sono avvenuti presso la sede della ditta del Frasca e di aver avuto cognizione diretta che gli accordi scritti stabiliti con l’allenatore prevedevano una cifra ufficiale di €.7.500,00 mentre un’ulteriore cifra di €.20.000,00 veniva pattuita verbalmente; - il Fiorillo ed il Frasca hanno concordemente dichiarato di aver sentito l’allenatore Barbabella richiedere assegni a garanzia di quanto pattuito in chiave economica e che tali assegni dovevano essere restituiti dal tecnico in cambio di quelli di volta in volta emessi dalla società; nella relazione vengono riportate inoltre alcuni minori testimonianze che non possono avere influenza alcuna sulle decisioni che dovranno essere assunte da questo Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale , esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato dalla Procura Federale nella sua relazione ed in particolare dal fatto che il presidente Talone, contrariamente a quanto dichiarato dall’allenatore Barbabella, non abbia mai partecipato a partite di poker e che pertanto gli assegni avuti e incassati dal Barbabella non sono riconducibili a debiti di gioco del presidente ma bensì a pagamenti versatigli per sua attività di allenatore, ritiene di respingere il ricorso. Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte dell’allenatore Barbabella e per la violazione dei massimali stabiliti dalla normativa federale da entrambe le parti. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall’allenatore Francesco Barbatella contro la società S.S.D. Colleferro Calcio. La presente delibera è inappellabile.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it