F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Alfredo BERTOZZI / U.S.D. IMPERIAL FOGGIA Srl ( 151/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA: all. Alfredo BERTOZZI / U.S.D. IMPERIAL FOGGIA Srl
( 151/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO
Con ricorso del 28 aprile 2010 l’allenatore dilettante signor Alfredo Bertozzi, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra
della U.S.D. Imperial Foggia Srl, militante nel campionato di seconda categoria della Regione
Puglia nella stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 1° luglio 2009 di cui allega
copia, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di
€ 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) in otto rate di € 300,00 (trecento/00) ciascuna da pagare alla
fine di ogni mese a decorrere da settembre 2009 e sino ad aprile 2010.
Con il reclamo in esame, il signor Alfredo Bertozzi, nel segnalare che in data 23 novembre 2009 è
stato esonerato verbalmente, chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S.D. Imperial Foggia srl
di corrispondergli la somma di € 1.500,00 corrispondente alle ultime cinque rate non pagate dalla
società. Richiede altresì gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Presidente della U.S.D. Imperial Foggia srl, signor Giuseppe Porcaro, con lettera raccomandata
del 13 maggio 2009, ha contro dedotto adducendo una serie di argomentazioni tra le quali le più
importanti e significative sono:
“la scrittura privata esibita non è stata mai firmata da me ed è evidente che la firma in calce non è
la mia”;
la raccomandata del ricorso è priva della data e pertanto è” da considerarsi nulla”;
non corrispondendo l’indirizzo dell’allenatore tra quello apposto sul ricorso e quello della scrittura
privata e non essendo menzionata la sua data di nascita “ potrebbe “trattarsi di persone diverse”;
“il campionato di calcio è iniziato a Settembre 2009 quando il Bertozzi era ancora squalificato per
vicissitudini pregresse“;
la cifra stabilita nel contratto esibito dal Bertozzi prevede un premio di tesseramento massimo
lordo di euro 2.400,00 e non di premio dovuto, e di conseguenza quest’ultimo non avendo più
allenato la squadra dall’ottobre 2009 “non può quindi pretendere la cifra massima”;
“Il Bertozzi mi risulta essere stato pagato ben oltre il dovuto” inoltre “si è dimostrato
incompatibile sia con la squadra che con la società che con lo stile che in qualità di presidente ho
inteso dare alle stesse”.
Le contro deduzioni del presidente della U.S.D. Imperial Foggia Srl si concludono con una serie di
considerazioni negative sul comportamento del signor Bertozzi ed afferma categoricamente:
“nessun contratto il sottoscritto ha firmato e pertanto nessuna somma è stata da me pattuita”
proseguendo inoltre asserendo che “per il breve periodo in cui egli ha allenato ha comunque
percepito più di quanto ad egli dovuto”.
Il Comitato Regionale Puglia, su richiesta del 12 luglio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale,
con fax del giorno successivo ha trasmesso esclusivamente copia della richiesta di tesseramento a
suo tempo inviata non essendo necessario per gli allenatori che svolgono la loro attività nei
campionati di seconda categoria il deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato
Regionale.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerata la gravità di quanto affermato dal
signor Giuseppe Porcaro nelle sue contro deduzioni, in particolare per quanto concerne il
disconoscimento della propria firma, ha ritenuto necessario trasmettere, per il tramite del proprio
Segretario, tutti gli atti del ricorso alla Procura Federale della FIGC per l’accertamento di eventuali
violazioni delle norme regolamentari operate dalle parti della vertenza stessa.
La Procura Federale con sua del 26 gennaio 2011 ha trasmesso la relazione del proprio
collaboratore incaricato dalla Procura stessa di esperire le indagini richieste. Quest’ultimo acquisita
la relativa documentazione ed a seguito delle audizioni del Presidente della U.S.D. Imperial Foggia
Srl signor Giuseppe Porcaro e dell’allenatore signor Alfredo Bertozzi, in data 10 gennaio 2010, ha
redatto, una specifica e circostanziata relazione la quale, dopo aver ripercorso sinteticamente l’iter
della vertenza, affronta tra l’altro il problema della presunta falsità della firma apposta dal
presidente della società in argomento sull’accordo economico presentato dall’allenatore. Il
collaboratore, dopo aver appurato che la firma in discussione presenta molte analogie con altre
apposte su altri documenti di sicura autenticità ed aver ragionato su altre circostanze addotte dalla
società e poi non rilevatesi vere durante i colloqui da lui condotti con le parti, è giunto alla
conclusione che è quantomeno inverosimile che un accordo economico scritto “possa essere stato
creato ad arte all’insaputa del Presidente della Società calcistica, falsificandone la firma e
apponendola sul timbro societario preventivamente sottratto al fine di assicurarsene la disponibilità
Ma ciò che più desta fondate perplessità è che chi ne aveva la responsabilità morale e giuridica non
abbia provveduto a richiedere la deroga al vincolo di giustizia al fine di sporgere regolare denunzia
all’Autorità Giudiziaria competente per i presunti fatti-reato a tutela dell’immagine della Società e
della sua personale onorabilità”.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, tenuto conto di quanto accertato nella
relazione della Procura Federale, in particolare nel punto in cui quest’ultima ha accertato la regolare
sottoscrizione di un accordo tipo da parte sia del tecnico sia del presidente della U.S.D. Imperial
Foggia srl, considerato che il presidente di quest’ultima ha dichiarato di non aver mai sottoscritto un
accordo economico per cui ha dichiarato sicuramente falsa la sua firma apposta in calce al
documento presentato con il ricorso introduttivo,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S.D. Imperial Foggia srl di corrispondere
all’allenatore signor Alfredo Bertozzi la complessiva somma di € 1.520,00
(millecinquecentoventi/00) così composta: quanto ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) importo
relativo a quanto dovuto per le ultime cinque rate del premio di tesseramento per la stagione
sportiva 2009/2010 e quanto ad € 20,00 (venti/00) per gli interessi equitativamente calcolati.
L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo.
Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del
relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Il Collegio decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali
violazioni dei principi di lealtà e probità da parte del signor Giuseppe Porcaro presidente della
società U.S.D. Imperial Foggia Srl per aver deliberatamente disconosciuto la propria firma
sull’accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo Bertozzi così come accertato dalla
Procura Federale stessa.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8
comma 15 del CGS.
Il Segretario del Collegio Arbitrale comunicherà la presente decisione alla Procura Federale così
come richiesto da quest’ultima nella lettera di trasmissione della relazione del collaboratore del 26
gennaio 2011.
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