F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Alessandro PESSOZ / ADS TICINUM PAVIA ( 53/01 ) ARBITRI: sigg. Damiano PALLOTTINO e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Alessandro PESSOZ / ADS TICINUM PAVIA ( 53/01 ) ARBITRI: sigg. Damiano PALLOTTINO e Domenico CARRETTA Con raccomandata a.r. del 30 settembre 2010 il sig. Alessandro Pessoz, allenatore dilettante iscritto nei ruoli del S.T.F., esponeva a questo Collegio Arbitrale: - di essere stato assunto dalla Società ADS Ticinum Pavia, per la stagione calcistica 2009- 2010, in qualità di Responsabile Tecnico della prima squadra partecipante al campionato di promozione girone C del Comitato Regionale Lombardia; - di aver sottoscritto con detta Società una scrittura privata in data 28.7.2009, allegata al ricorso e regolarmente depositata presso il competente Comitato Regionale Lombardia, con cui la Società si era impegnata a corrispondergli la somma complessiva di € 4.000,00 (euro quattromila/00), con pagamenti di € 400,00 (euro quattrocento/00) per dieci mensilità; - di essere stato esonerato dalla Società verbalmente in data 15.3.2010 e con successiva raccomanda a.r. in data 22.3.2010; - che “il REALE ACCORDO” tra le parti (come testualmente definitivo dall’allenatore) era di € 9.000,00 (euro novemila/00), da corrispondere in dieci mensilità da € 900,00 (euro novecento/00) cadauna, importo complessivo non riportato nella menzionata scrittura privata per volontà della Società sulla base (sempre come riferito dall’allenatore) di “meri e semplici ragioni contabili societarie”; - e di aver ricevuto dalla Società solo 7 (sette) delle 10 (dieci) mensilità pattuite con detto “REALE ACCORDO” di € 9.000,00 (euro novemila/00). Chiedeva conseguentemente a questo Collegio Arbitrale di condannare la Società al pagamento delle 3 (tre) rate non corrisposte relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2010 per l’importo complessivo di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00), oltre agli interessi di mora e al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Con raccomandata a.r. del 28 ottobre 2010 questo Collegio Arbitrale invitava la Società a presentare la proprie controdeduzioni nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa. Con raccomandata a.r. del 6 novembre 2010, sottoscritta dal Presidente, la Società esponeva di aver corrisposto totalmente al sig. Alessandro Pessoz quanto previsto nel contratto sottoscritto e regolarmente depositato, precisando che la differenza tra quanto pattuito in detto contratto e quanto percepito dall’allenatore era conseguenza della liquidazione del premio a seguito del raggiungimento della promozione nella categoria superiore. Con successiva raccomandata a.r. del 12 novembre 2010 il sig. Pessoz contestava tutto quanto sostenuto dalla Società nelle menzionate controdeduzioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Considerato: - che, per costante orientamento di questo Collegio arbitrale, l’accordo “sottoscritto” tra gli allenatori e le Società sportive rappresenta l’unico elemento che assume valore tra le parti e che può dunque essere preso in considerazione ai fini della risoluzione di qualsivoglia controversia possa tra loro sorgere, con conseguente assoluta irrilevanza di eventuali accordi “verbali” intervenuti tra le parti stesse(nella fattispecie,richiamato solo dall’allenatore e sul quale la Società non si è pronunciata); - che la scrittura privata, regolarmente depositata presso il competente Comitato Regionale Lombardia, è stata sottoscritta dal sig. Alessandro Pessoz e dalla Società ADS Ticinum Pavia in data 28.7.2009; - che i pagamenti effettuati dalla Società ADS Ticinum Pavia in favore del sig. Alessandro Pessoz, per un totale complessivo di € 6.300,00 (euro seimilatrecento/00), superano quanto dalla Società dovuto all’allenatore in forza della menzionata scrittura privata del 28.7.2009, il cui importo complessivo ammontava ad € 4.000,00 (euro quattromila/00); - che pertanto nulla va riconosciuto al sig. Alessandro Pessoz ulteriormente a quanto a lui corrisposto dalla Società ADS Ticinum Pavia. P.Q.M. Il Collegio rigetta il ricorso. La presente delibera è inappellabile.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it