F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Massimo SCORZA / REAL SERSALE ( 57/01 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Massimo SCORZA / REAL SERSALE ( 57/01 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO L’allenatore dilettante di base UEFA B, iscritto nei ruoli della F.I.G.C., Massimo SCORZA ricorre in data 28 settembre 2010 avverso la società REAL SERSALE di Catanzaro, richiedendo il pagamento di € 3.000,00 quale compenso per la stagione sportiva 2009/2010, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Asserisce che a fronte di accordo stipulato, regolarmente depositato, con la quale la Società si era impegnata a corrispondere la somma annuale di € 3.000,00 da pagarsi come da contratto dal 10.08.2009 al 30.05.2010, di non aver percepito nulla. Con raccomandata del 26.10.2010 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale comunicava al ricorrente ed alla Società interessata che, essendo stato proposto ricorso senza apposizione della firma, lo stesso non poteva essere preso in considerazione. In data 10.11.2010 il ricorrente Massimo Scorza ha fatto pervenire nuovo ricorso nei termini, debitamente sottoscritto. Ha, altresì, allegato l’accordo economico tipo tra Società aderenti alla L.N.D. ed allenatori di calcio sottoscritto in data 6 luglio 2009. La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata del 29.11.2010, da parte della Segreteria di questo Collegio, ha contro dedotto precisando che al ricorrente sono stati corrisposti € 1.400,00 di cui parte in contanti e parte con assegno del dirigente Mancuso Armando. Ha prodotto n. due ricevute, datate 31.12.2009 e 31.01.2010, di € 500,00 cadauna, recanti la firma dell’allenatore Massimo Scorza. Non ha fornito prova dell’assegno citato. Il ricorrente non ha fatto pervenire alcuna osservazione al riguardo. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti; constatato che nei confronti della Società Real Sersale l’allenatore di base Sig. Massimo Scorza nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante è parzialmente legittima. La domanda appare pertanto parzialmente fondata e meritevole di accoglimento limitatamente ad € 2.000,00= Tale cifra è il risultato di quanto previsto dal contratto sottoscritto e depositato ( € 3.000,00) e quanto ricevuto in acconto ( € 1.000,00). Non si tiene conto dell’assegno citato dalla Società poiché nulla è stato prodotto al riguardo. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla Società di corrispondere l’importo di € 2.000,00 oltre gli interessi equitativamente calcolati in € 20,00=, per un totale complessivo di € 2.020,00=. Nulla è dovuto, infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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