F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA:all. Marco GALEOTTI / A.S.D. ORTONOVO CALCIO ( 58/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA:all. Marco GALEOTTI / A.S.D. ORTONOVO CALCIO ( 58/01 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA L’allenatore dilettante Marco GALEOTTI, iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., al numero 83.107, ricorre in data 20 settembre 2010 avverso l’A.S.D. ORTONOVO CALCIO di Ortonovo ( SP ), richiedendo il pagamento relativo al residuo delle rate scadute dal mese di aprile 2009 al giugno 2010, per complessivi € 2.750,00 per la stagione sportiva 2009/2010, come da ammontare concordato in allegato al doc. 2 del ricorso. L’associazione sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. prot. 58/01/20 del 29.11.2010 da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire alcuna osservazione. Inoltre da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio è risultato che l’accordo tipo tra il ricorrente e l’A.S.D. Ortonovo non è stato depositato presso il C.R. Liguria. Il Collegio esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore della squadra partecipante al Campionato Regionale Juniores Sig. Marco GALEOTTI l’A.S.D. Ortonovo Calcio nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante non è legittima in quanto nessun accordo sottoscritto dalle parti risulta allegato al ricorso né depositato presso il competente Comitato Regionale; il documento allegato (n. 2 ) consiste in una ricevuta di pagamento per rimborsi forfettari e indennità di trasferta per € 750,00 per il periodo mar-settott/ 09 e non ha alcun elemento atto a suffragare elementi di contratto tipo. Si osserva, infine, che eventuali compensi pattuiti con accordi verbali, in caso di vertenza economica, non vengono riconosciuti dal Collegio Arbitrale. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Marco GALEOTTI per carenza assoluta di documentazione probante di eventuali compensi pattuiti. La presente delibera è inappellabile
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it