F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Luigi DE ROSA / ASD FRANCAVILLA CALCIO ( 67/01 ) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA: all. Luigi DE ROSA / ASD FRANCAVILLA CALCIO
( 67/01 )
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO
L’allenatore professionista di Prima Categoria Luigi De Rosa, iscritto nei ruoli S.T.F. della
F.I.G.C., ricorre in data 09.11.2010 avverso la società A.S.D. Francavilla Calcio di Francavilla
Fontana ( BR). Nel ricorso chiede il pagamento di € 3.750,00 a fronte di un contratto sottoscritto per
complessivi € 14.950,00, di cui 13.800,00 per compenso annuale ed € 1.150,00 quale indennità di
fine contratto.
Il Comitato Interregionale L.N.D. – Serie D – ha fornito prova dell’avvenuto deposito dell’accordo
economico tra le parti in data 14.09.2009.
Tale contratto è stato sottoscritto in data 08.09.2009 e reca la durata dal 19.08.2009 al 30.06.2010=.
Non figurano scadenze di pagamento fissate ma solo l’importo complessivo di € 13.800,00 quale
compenso globale annuo ed € 1.150,00 per indennità di fine contratto.
La Società sportiva, ritualmente invitata dalla segreteria del collegio, ha contro dedotto dimostrando
di aver regolarmente pagato quanto dovuto da contratto, tranne l’importo di € 330,00 di cui invia al
ricorrente assegno a saldo.
Allega tutte le copie di quanto asserito: tutti gli assegni bancari emessi ed incassati ed una ricevuta
datata 29.07.2009 di € 5.000,00=
Il ricorrente replica dicendo di non aver mai sottoscritto la ricevuta di € 5.000,00 ed asserisce che la
stessa è generica non recante alcun timbro o carta intestata della Società.
A sua volta la Società replica ulteriormente denunciando la palese falsità di quanto affermato
dall’allenatore ed esibisce una nuova ricevuta di pagamento di € 5.000,00, sottoscritta
dall’allenatore durante il ritiro precampionato fatto in Chiaromonte (PZ); tale ricevuta su carta
intestata è datata 29.07.2009 ed è firmata dall’allenatore a titolo di acconto di € 5.000,00=
Il ricorrente non ha ulteriormente replicato.
Il Collegio formula le seguenti considerazioni:
- il ricorrente chiede nel ricorso il pagamento residuo di € 3.750,00 affermando di aver ricevuto €
11.200,000; non offre alcuna dimostrazione di quanto affermato;
- la Società A.,S.D. Francavilla Calcio ha documentato assegni come segue:
n. 4 assegni di € 1.380,00 per un totale di € 5.520,00;
n. 1 assegno di € 1.600,00;
n. 1 assegno di € 2.500,00;
totale da assegni € 9.620,00=
Se non si tiene conto della ricevuta non si capisce come l’allenatore abbia dichiarato di aver
incassato € 11.200,00 come dallo stesso affermato.
La Società A.S.D. Francavilla ha fornito una documentazione probante ed ha provveduto ad inviare
il 07.12.2010 a saldo l’assegno di € 330,00= La stessa chiede al Collegio Arbitrale la cessata
materia del contendere.
Il Collegio ha esaminato la documentazione di cui è in possesso. Osserva che l’istante non ha
fornito la benché minima prova documentale di quanto sostenuto,né ha contestato la ricevuta del
29.07.2009 inviata dalla Società.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall’allenatore Luigi
De Rosa contro la A.S.D. Francavilla Calcio, rigetta la stessa.
La presente delibera è inappellabile.
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