F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA all.Marco DE AGAZIO / SS TORRETTA ( 69/01 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA all.Marco DE AGAZIO / SS TORRETTA ( 69/01 ) ARBITRI:sigg.Gianfranco RICCI e Antonio BARATTA Con ricorso datato 16/11/2010 l’allenatore di base Marco DeAgazio,regolarmente iscritto nei ruoli del settore tecnico federale,residente a Crotone,tesserato in qualità di allenatore I° squadra della SS Torretta ,partecipante al campionato di promozione calabro,adiva questo Collegio affinchè obbligasse la società al pagamento del premio di tesseramento di euro 5000,00 ( premio di tesseramento regolarmente depositato in data 7/9/2010) più interessi ed le spese di viaggio dal cam po di allenamento alla propria residenza per complessivi 32 viaggi dal 16/8/2010 al 12/10/2010, derivanti da tre allenamenti settimanali più la domenica ,quantificati in euro 960,00. Il Segretario del Collegio con raccomandata datata 29/11/2010 chiedeva alla società le proprie contro deduzione ed al reclamante,da parte sua, le proprie osservazioni al ricevimento delle eventuali contro deduzioni. Nulla è pervenuto al Collegio in risposta alla raccomandata inviata. Il Collegio visti i documenti pervenuti e considerando che la società in oggetto nulla ha ritenuto di contro dedurre,ritiene il ricorso meritevole di accoglimento P.Q.M. Il Collegio Arbitrale fa obbligo alla SS Torretta di corrispondere il premio di tesseramento di euro 5000,00 in toto (in quanto l’allenatore nulla ha percepito) più euro 50,00 di interessi equitamente calcolati più euro 960,00 quali rimborso spese dato dal numero dei viaggi 32 per la distanza tra il campo e l’abitazione dell’allenatore 100km, per un totale di 3200 km moltiplicato per un quinto del costo della benzina,per un totale di euro 6010,00. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art 8 comma 15 del CGS.
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