F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11 VERTENZA: all. Domenico GUARINO / ASD NUOVA AQUILA GRAMMICHELE ( 70/01 ) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 6 del 26/03/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 149 del 30/03/11
VERTENZA: all. Domenico GUARINO / ASD NUOVA AQUILA GRAMMICHELE
( 70/01 )
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
L’allenatore di Base Domenico Guarino in data 22 novembre 2010 presenta ricorso a questo
Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto dalla società A.S.D. Nuova Aquila Grammichele
il pagamento della somma di €.8.000, relativa al premio di tesseramento pattuito nell’accordo
economico stipulato con la medesima in data 28 settembre 2009, e di €.1.861,50 per le spese di
viaggio sostenute nell’espletamento delle sue funzioni di allenatore.
Richiede inoltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione
monetaria.
A conferma della sua richiesta allega copia dell’accordo economico stipulato con la società nel
quale viene stabilito che per la conduzione tecnica della sua prima squadra, partecipante al
campionato regionale siciliano di Promozione, la A.S.D. Nuova Aquila Grammichele riconosce al
signor Guarino un premio di tesseramento di € 8.000,00 da pagarsi in 10 rate mensili da €.800,00 a
partire dal mese di settembre 2009 al giugno 2010.
Al ricorso vengono anche allegati: copia di richiesta di tesseramento del tecnico, copia della
ricevuta della raccomandata con la quale il presente reclamo è stato inviato alla
controparte,prospetto di richiesta rimborso delle spese con elencate distanze chilometriche percorse
dalla residenza del tecnico al campo sportivo e numero di allenamenti e gare effettuate nel corso
della stagione.
In data 20 dicembre 2010 la segreteria del Collegio richiede al Comitato Regionale Sicilia
l’avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo.
La società A.S.D. Nuova Aquila Grammichele regolarmente invitata dal Segretario del Collegio,
con raccomandata del 10 dicembre 2010, a fornire le proprie osservazioni nulla ha ritenuto di
controdedurre.
Il Collegio pertanto presa visione della documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di
accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell’allenatore Domenico Guarino e obbliga la società
A.S.D. Nuova Aquila Grammichele al pagamento a suo favore di €.8.000,00 a saldo del premio di
tesseramento, di €.40,000 per interessi equitativamente calcolati e di €.1.861,50 per il rimborso
delle spese per un totale di €.9.901,50 oltre agli interessi che andranno a maturare fino all’effettivo
soddisfo.
Nulla è dovuto,infine, per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo
danno,come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,
tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8
comma 15 del CGS.
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