F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 2/02/2010, l’allenatore di Base Uefa B Armando SANTOSTASI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento, da parte della A.S.D. Gioventù Martina, della somma di €. 4.500,00, relativa alle rate scadute di novembre, dicembre 2009 e gennaio 2010, quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente, nel comunicare di essere stato esonerato in data 8/11/2009, a sostegno della sua richiesta, ha allegato al ricorso copia dell’accordo, sottoscritto in data 8/09/2009, con il legale rappresentante della A.S.D. Gioventù Martina, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia della L.N.D.-F.I.G.C., per la stagione sportiva 2009/2010, nel quale è stato stabilito un premio di tesseramento annuo di €. 7.500,00, da pagarsi in quattro rate di cui le prime tre, relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre di € 2.000,00 cadauno, mentre quella avente scadenza a gennaio di € 1.500,00.
Con raccomandata del 17/03/2010, il presidente della Società convenuta, ha comunicato che al ricorrente erano state versate tutte le somme pattuite nell’accordo economico e che si riservava di produrre la documentazione necessaria al momento della richiesta da parte di questa Collegio Arbitrale.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con fax del 25/03/2010, ha fatto richiesta al Comitato Regionale Puglia della L.N.D. di comunicare se il contratto sottoscritto dalle parti sopra citate era o meno stato depositato presso i loro Uffici.
Il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., in data 6/04/2010, dava comunicazione dell’avvenuto deposito inviando copia del contratto e della richiesta di Emissione Tessera di Tecnico, a nome di Santostasi Armando, recanti il timbro del 14/09/2010.
Con raccomandata del 23/03/2010, il Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha richiesto alla A.S.D. Gioventù Martina ed al ricorrente allenatore di inviare eventuali controdeduzioni scritte ed le eventuali ricevute dei pagamenti effettuati in favore del tesserato ed ogni altro eventuale documento in possesso, mentre al ricorrente le eventuali osservazioni di quest’ultima.
La convenuta, con lettera del 2/04/2010, ha fatto pervenire le sue osservazioni affermando che al ricorrente era stato versato per intero l’importo di € 7.500,00 ed ha dimostrazione di ciò ha allegato:
1- ricevuta di € 1.000,00 pagato con assegno bancario n. 7000675263-10 della Banca Popolare del Mezzogiorno, non trasferibile;
2- ricevuta del 10/09/2009 dell’importo di € 2.500,00;
3- ricevuta del 10/10/2009 dell’importo di € 2.000,00 (di cui € 1.000,00 in contanti ed € 1.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 51-53371076 09 emesso da Banca Popolare del Mezzogiorno di cui si allega la matrice in originale);
4- ricevuta del 10/11/2009 dell’importo di € 2.000,00 (di cui € 1.000,00 in contanti ed € 1.000,00 a mezzo assegno circolare non trasferibile n. 51-53377317 10 emesso da Banca Popolare del Mezzogiorno, del quale si allega matrice in originale).
Il ricorrente, con raccomandata del 12/04/2010, ha replicato all’assunto della Società, sostenendo che:
1- circa la somma di € 1.000,00 corrispondente all’assegno n. 7000675263-10 tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno è l’unica ricevuta il cui importo corrisponde alla somma effettivamente percepita;
2- riguardo alla ricevuta del 10/09/2009 dell’importo di € 2.500,00 ne disconosce il contenuto in considerazione che non è chiaro la cifra riportata, il reale importo percepito è stato di € 1.000,00 che corrisponde all’acconto su “rimborso spese”, così come previsto dall’art. 2b dell’Accordo Tipo;
3- ha percepito solo € 1.000,00 relativi al mese di agosto 2009, percepito in data 10/08/2009 a mezzo assegno n. 7000675263-10 tratto dalla Banca Popolare del Mezzogiorno, € 1.000,00 relativi al mese di settembre 2009 a mezzo assegno n. 51-53371076 tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno (ricevuta del 10/10/2009), € 1.000,00 relativi al mese di ottobre 2009 a mezzo assegno n. 51-53377317 tratto su banca popolare del mezzogiorno (ricevuta del 10/11/2009), per un totale di € 3.000,00.
4- la parte reclamante rimane creditrice di € 4.500,00.
Il Collegio Arbitrale, in base agli atti in suo possesso ed in considerazione dei fatti narrati e delle discordanze riscontrate nella documentazione ha ritenuto opportuno investire la Procura Federale della F.I.G.C. affinché accertasse la veridicità di quanto affermato dalle parti, in netto contrasto fra loro.
Il Vice Procuratore Federale, in data 9/03/2011, ha fatto pervenire gli accertamenti richiesti, a firma di un suo collaboratore, dai quali è emerso che al ricorrente sono state versate solo € 3.000,00 ( € 1.000,00 con assegno bancario del 9/11/2009, ricevuta del 10/11/2009), € 1.000,00 in contanti (ricevuta del 10/10/2009) ed e 1.000,00 a mezzo assegno in data 25/11/2010, a fronte dell’intero importo pari ad € 7.500,00 sostenuto dalla Società.
Il Collegio Arbitrale letti accertamenti esperiti con puntualità dalla Procura Federale della F.I.G.C. ritiene che il ricorso prodotto dall’allenatore Santostasi Armando è meritevole di accoglimento.
Al ricorrente spettano € 4.500.00 per i ratei di novembre e dicembre 2009e gennaio 2010 , a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010, oltre ad € 60,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 4.560,00
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto da Santostasi Armando e per l’effetto fa obbligo alla A.S.D. Gioventù Martina di pagare al sopracitato € 4.500,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2009/2010 oltre ad € 60,00 per interessi equitativamente calcolati.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento del danno per svalutazione monetaria in difetto di prova dello stesso come da costante orientamento del Collegio Arbitrale
Dalla data della presente delibera e fino all’effettivo soddisfo andranno calcolati gli interessi che andranno a maturare.
Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per l’eventuale accertamento di un comportamento scorretto da parte dell’A.S.D. Gioventù Martina,ai sensi dell’art. 1 comma 1° del CGS.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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