F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Mirko MUSERRA / Polisportiva POLIMNIACALCIO ( 146/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Mirko MUSERRA / Polisportiva POLIMNIACALCIO ( 146/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 17//04/2010, l’allenatore di Base Uefa B Mirko Muserra, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto il pagamento, da parte della Polisportiva Polimniacalcio, della somma di €. 2.000,00, a saldo delle sue spettanze, quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2009/2010, oltre interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, nonché del rateo avente scadenza al 30/04/2010. Il ricorrente, a sostegno della sua richiesta, ha allegato al ricorso copia dell’accordo, sottoscritto in data 1/09/2010, con il legale rappresentante della Polisportiva Poliminiacalcio, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia della L.N.D.-F.I.G.C., per la stagione sportiva 2009/2010, nel quale è stato stabilito un premio di tesseramento annuo di €. 4.000,00, da pagarsi in quattro rate di € 1.000,00 cadauno, aventi scadenze alla fine dei mesi di settembre e dicembre 2010 e febbraio ed aprile 2011. Il ricorrente ha, altresì, allegato copia di richiesta emissione tessera da Tecnico, sottoscritta l’1/09/2009, anno 2009/2010, per svolgere l’attività di allenatore della 1^ squadra con la Polisportiva Poliminiacalcio. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 9/06/2010, ha richiesto alla Polisportiva Poliminiacalcio le eventuali controdeduzioni ed al ricorrente le eventuali osservazioni sulle controdeduzioni. La convenuta, con lettera del 12/07/2010, ha fatto pervenire le sue osservazioni affermando che quanto segue: 5- L’allenatore, successivamente alla gara di campionato E. Grumese-Poliminiacalcio del 13/12/2009, il martedì successivo non si è presentato a dirigere gli allenamenti settimanali né le gare successive 6- L’allenatore non è mai stato esonerato ma illegittimamente e senza alcuna giustificazione ha abbandonato la Società e la Squadra; 7- Sin dai primi giorni di gennaio 2010 il Muserra ha incominciato ad allenare sottobanco la squadra della A.S.D. Pro Polignano, partecipante al Campionato di 2^ Categoria ed ha dimostrazione di ciò vengono allegate copie di quotidiani sportivi locali che riportano tale notizia; 8- Che per tale situazione la Società è stata costretta ad assumere altro allenatore con aggravio di spese; 9- Che al Muserra sono state corrisposte tre mensilità con ricevute firmate dallo stesso; 10- Che alla luce di quanto esposto si chiede di ritenere nulla la richiesta del ricorrente Muserra e di attivare opportune indagini a mezzo della Procura federale per accertare la veridicità di quanto dichiarato. Alle controdeduzioni vengono, altresì allegate copia di lettera indirizzata al Presidente dell’A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori Calcio) di Puglia, avente per oggetto “Denuncia Abbandono” nella quale viene segnalato il comportamento tenuto dall’allenatore Muserra, n. tre ricevute recanti la data del 10/09/2009, 16/10/2009 e 18/11/2009, tutte di € 500,00 e sottoscritte dal Muserra, dichiarazione sottoscritta in data 12/04/2010 da Colagrande Raffaele, che in qualità di custode del campo sportivo di Polignano a Mare, afferma che Muserra Mirko ha allenato, dall’inizio di gennaio 2010, la squadra di 2^ Categoria della Società Pro Polignano, dichiarazione del giocatore Lomelo Gennaro, del 12/04/2010, nella quale si afferma che il Muserra Mirko ha allenato dall’inizio di gennaio 2010 la squadra di 2^ Categoria della Pro Polignano, copie di articoli di giornali nella quale vengono riportate notizie sul ricorrente allenatore. L’allenatore Muserra Mirko non ha fatto pervenire alcuna osservazione circa l’assunto della Società convenuta. Su richiesta della Segreteria di questa Collegio Arbitrale del 12/07/2010, il Comitato Regionale Puglia della L.N.D., ha comunicato che il contratto dalle sopra citate parti era stato depositato in data 14/09/2009. Il Collegio Arbitrale, in base agli atti in suo possesso ed in considerazione dei fatti narrati ha ritenuto opportuno investire la Procura Federale della F.I.G.C. perché venisse chiarito il contrasto sulle dichiarazioni rese dalle parti. Il Vice Procuratore Federale, in data 24/02/2011, ha fatto pervenire gli accertamenti richiesti, a firma di un suo collaboratore, dai quali è emerso che il ricorrente ha percepito tre rate di €.500,00 cadauna, rispettivamente il 10/09/2009, 16/10/2009 e 18/11/2009, dal 13/12/2009; che il giorno della partita contro la squadra E. Grumese il Muserra risulterebbe non essersi presentato più per gli allenamenti perché asseritamente esonerato verbalmente dall’incarico e senza giustificato motivo; che dopo quindici giorni dall’abbandono del Polimniacalcio la Società apprese che il Muserra di fatto aveva iniziato ad allenare la squadra del Pro Polignano Calcio, sostituendo l’allenatore Pietro Ungolo esonerato; l’allenatore di contro lamenta di essere stato esonerato dal Segretario della squadra del Polimniacalcio. Il Collegio Arbitrale letti gli esaustivi accertamenti svolti con attenta puntualità dalla Procura Federale della F.I.G.C. ritiene che il ricorso prodotta dall’allenatore Muserra Mirko non è meritevole di accoglimento. Infatti, i comportamenti tenuti dalla Società Polimniacalcio e dall’allenatore ricorrente non sono consoni ai contenuti normativi delle NOIF della F.I.G.C. Il ricorrente successivamente all’assunto esonero verbale non avrebbe dovuto svolgere altra attività di Tecnico con nessuna altra Società fino al termine della stagione sportiva 2009/2010 per la quale era stato tesserato con la Società Polimniacalcio, così come espressamente vietato dal 4° comma dell’art. 38 delle N.O.I..F.- P.Q.M. Il Collegio Arbitrale rigetta il ricorso proposto da Mirko Muserra contro la Società Polimniacalcio. Decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per accertare l’eventuali violazioni dell’allenatore, per aver svolto attività di tecnico per due Società nella stessa stagione sportiva e per aver disatteso l’art. 38, 4° comma delle NOIF,e della Polimnia Calcio per eventuale comportamento scorretto, art. 1 comma 1°del CGS. La presente delibera è inappellabile.
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