F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA :all. Mario DI GIOVANNI / A.S.D ARIETE CALCIO ( 46/01 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA :all. Mario DI GIOVANNI / A.S.D ARIETE CALCIO
( 46/01 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 22.09.10 l’allenatore dilettanti Di Mario Giovanni, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della ASD Ariete Calcio, il pagamento della somma complessiva di € 4.096,00 quanto ad € 2.500,00 quale premio di tesseramento e quanto ad € 1.596,00 per rimborso spese relativo all’indennità chilometrica, come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti il 01.09.09 per la Stagione calcistica 2009/10.
Il ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda mentre la Società convenuta, invitata a replicare, lo faceva con memoria del 3.11.10 in cui negava di essere a conoscenza di qualsivoglia rapporto negoziale con il ricorrente; che semmai lo stesso era stato ingaggiato dall’ex presidente della Società sig. Colasante Sergio, peraltro suo amico sempre a detta della resistente, che poi avrebbe fondato altra società di calcio femminile, denominata Femminile Chieti, sempre allenata dal Di Giovanni, presieduta dalla consorte del Colasante Sig.ra Cicalini Daniela, che di fatto avrebbe sostituito la ASD Ariete Calcio femminile.
Precisava da ultimo la resistente che tanto il Di Giovanni che il Colasante erano stati deferiti dalla Procura Federale per il mancato deposito dell’accordo economico. E ciò risulterà corrispondere al vero, avendo confermato la competente Divisione Femminile presso la LND, su espressa richiesta della Segreteria di questo Collegio, che alcun accordo tra le parti in lite era mai stato depositato presso i propri Uffici.
Controreplicava infine il ricorrente che il mancato deposito dell’accordo era da ricondurre esclusivamente a negligenza della Società, essendo a lui regolarmente pervenuta il 26.10.09 la tessera di riconoscimento, il che proverebbe la sua buona fede, e che in ogni caso le vicissitudini societarie della ASD Ariete Calcio lo lasciavano del tutto indifferente, essendo tuttora esistente la stessa e quindi giuridicamente del tutto valido l’accordo precedentemente sottoscritto con la Società, che quindi avrebbe risposto degli obblighi contratti
La domanda può essere accolta per quanto di ragione.
Nelle proprie repliche la ASD Ariete Calcio non contesta il regolare svolgimento professionale del rapporto con il ricorrente né il rimborso delle spese dallo stesso richiesto, limitandosi a dire che l’accordo era stato stipulato dal precedente presidente, poi disimpegnatosi a proprio dire facendo confluire gli effettivi femminili in altra Società dallo stesso fondata.
Tale argomentazione è però priva di pregio, essendo il rapporto sorto tra l’Allenatore e la ASD Ariete Calcio, che quindi deve rispondere degli eventuali obblighi sorti tra la stessa e i propri tesserati, nel caso per la stagione calcistica 2009/10, per il principio della perpetuazione del rapporto obbligatorio delle società verso gli stessi fino allo scadere del rapporto, a prescindere dalle vicende soggettive del proprio legale rappresentante.
Le somme richieste sono dunque dovute, perché provate e non contestate. Nulla è dovuto per il danno da svalutazione monetaria in mancanza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio.
Quanto al mancato deposito dell’accordo saranno i competenti organi a decidere.
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’Allenatore Mario Di Giovanni e la ASD Ariete Calcio, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per la causale di cui in narrativa della somma di € 4.096,00 oltre interessi nella misura del 1,00 % annuo a far data dalla domanda.
La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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