F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Franco MODAFFERI / A. C. SERRESE (68/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Franco MODAFFERI / A. C. SERRESE (68/01) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI Con ricorso del 17/11/2010, l’allenatore di Base Franco MODAFFERI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto, da parte della A. C. Serrese il pagamento di €. 6.500,00 per premio tesseramento, di € 900,60 per rimborso spese viaggi, oltre agli interessi di mora. Nel ricorso l’allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata, sottoscritta dalle parti l’11/09/2010, la sopracitata Società, partecipante al Campionato di 1^ Categoria del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., si era impegnata a corrispondergli un compenso annuo di €. 6.500,00, da pagarsi in otto ratei di €. 812,50 cadauno, a far data dal 23/09/2010 e fino al 24/04/2011, oltre al rimborso spese di viaggi. Il ricorrente ha comunicato, altresì, di essere stato esonerato dall’incarico il 5/11/2010 e che nulla ha percepito fino alla data del ricorso. Il Comitato Regionale Calabria della L.N.D., su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale del 20/12/2010, ha comunicato che, in data 15/09/2010, l’accordo economico di cui sopra era stato depositato presso i loro Uffici. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata a/r del 29/11/2010, ha richiesto alla A. C. Serrese le eventuali controdeduzioni ed ogni utile elemento per la decisione ed all’allenatore le sue eventuali osservazioni. La convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre. Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Franco Modafferi è meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 6.500,00 per premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011 oltre ad € 900,60 per spese di viaggi sostenuti (3 allenamenti settimanali oltre alla partita della domenica fino alla data dell’esonero, 5/11/2010 criterio che corrisponde ad equità), oltre ad € 40,00 per interessi equitativamente. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.C. Serrese di corrispondere all’allenatore Franco Modafferi la somma di €. 6.500,00 per premio tesseramento, stagione sportiva 2010/2011, € 900,60 per spese di viaggi fino alla data dell’esonero (5/11/2010), oltre ad €. 40,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €. 7.440,60. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it