F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Claudio ALLIEVI / S.C. PONTIROLESE A.S.D. ( 74/01 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA: all. Claudio ALLIEVI / S.C. PONTIROLESE A.S.D.
( 74/01 )
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 16/11/2010 l’allenatore dilettante di 3° categoria iscritto nei ruoli del S.T. della FIGC ha adito questo Collegio affinché dichiari l’obbligo per la convenuta S.C. PONTIROLESE A.S.D. di corrispondergli la somma di € 7.200,00 oltre interessi di mora e al risarcimento del danno per svalutazione monetaria.
A sostegno del ricorso il Sig. Allievi ha prodotto copia dell’accordo economico, regolarmente depositato, con il quale la società si era impegnata di corrispondergli la somma € 8.000,00, da pagarsi in otto rate di € 800,00 cadauna a partire dall’01/09/2009 al 31/05/2010, in qualità di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di promozione lombardo.
A tal proposito dichiara di essere stato esonerato con dichiarazione verbale in data 03/11/2009, in occasione di un incontro con il Presidente della società, avvenuto nella sede della sua azienda in Zingonia come ribadito con le raccomandate del 17/11/2009 e del 18/12/2009 allegate in atti.
Il Sig. Allievi ha fatto seguire una raccomandata, indirizzata alla società, al Comitato Regionale Lombardia e per conoscenza al settore tecnico della FIGC. e all’A.I.A.C., di presa d’atto dell’esonero e con la comunicazione di tenersi a disposizione della società fino a fine stagione nel rispetto dell’accordo sottoscritto e delle norme regolamentari.
La società ha provveduto ad inviare una raccomandata datata 18/11/2009 richiamante l’incontro avvenuto tra l’allenatore e il presidente, che si era concluso con la richiesta delle dimissioni, mai proposte nè comunicate.
Successivamente con un’altra raccomandata del 15/12/2009, in risposta a quella del Sig. Allievi, del 17/11/2009 contestava quanto da questi asserito, con l’invito a rimettersi a disposizione della società secondo gli accordi del 01/09/2009.
Seguiva un’ulteriore raccomandata del 18/12/2009 dell’allenatore con la quale ribadiva la disponibilità a riprendere le mansioni inerenti la conduzione tecnica della prima squadra chiedendo di essere informato sul giorno e l’ora degli allenamenti, ma nessuna istruzione veniva comunicata dalla società.
Infine in data 10/06/2010 veniva inviata un’ultima raccomandata alla società con cui il Sig. Allievi ribadiva e sottolineava quanto suddetto e chiedendo il rispetto dell’accordo economico dell’01/09/2009.
Con nota del 10/12/2010 la segreteria di questo Collegio invitava le parti a presentare proprie controdeduzioni nel termine di dieci giorni.
In data 04/02/2011 la società Pontirolese presentava proprie osservazioni in relazione alle contestazioni effettuate dal ricorrente precisando che al termine dell’incontro dell’ 01/11/2009 persa per 0-3 il Sig. Allievi si recava presso la sede della società per parlare della sconfitta con il Presidente, il vice Presidente e gli altri Consiglieri, in quella sede durante un’accesa discussione tentò di aggredire psicologicamente il Presidente, a seguito di tale increscioso episodio dichiarò “adesso puoi anche esonerarmi” alla presenza di consiglieri e dirigenti.
Successivamente il 03/11/2009 il Presidente si è recato negli uffici del Sig. Allievi per parlare della mensilità di ottobre, dichiarando che sarebbe stata pagata il giorno 15/11/2009 e che per i fatti accaduti c’erano tutti i presupposti per una risoluzione del rapporto per giusta causa.
In quell’occasione l’allenatore dichiarò che se non avesse ricevuto tutte le mensilità previste dall’accordo, avrebbe adito il Collegio Arbitrale, dopodiché non si presentò più al campo nonostante sapesse gli orari di allenamento perché da lui voluti ed imposti.
Per far fronte a tale situazione subentrò l’allenatore in seconda. Da quanto esposto la società Pontirolese respingeva tutte le accuse, attribuendo la responsabilità all’allenatore, precisando che la società non si era permessa di esonerarlo, nè per iscritto nè verbalmente.
Si contestano altresì gli articoli giornalistici che riportano l’esonero del Sig. Allievi perché comunicato dallo stesso ai giornali locali.
Da ultimo si precisa che l’unico pagamento effettuato è quello relativo al mese di settembre 2009 per un importo di € 1.200,00, per cui l’importo a saldo sarebbe di € 6.800,00 e non di € 7.200,00.
Si precisa inoltre che la società Pontirolese con ulteriore raccomandata in risposta a quella del 17/11/2009 del ricorrente ha ribadito che non c’è stato alcun esonero verbale, c’era stata solo una richiesta di rassegnare le dimissioni in seguito allo spiacevole comportamento tenuto dal Sig. Allegri nel dopo partita dell’01/11/2009.
Come detto non c’è stato nessun esonero verbale e che lo stesso può avvenire solo per iscritto come previsto dall’art. 43 del Regolamento L.N.D., con la conseguenza che trattandosi di abbandono si è proceduto ad avviare la procedura prevista dall’art. 44, punto 1 del Regolamento L.N.D., con la segnalazione di tale comportamento alla Procura Federale.
Per concludere si invitava l’allenatore a rimettersi a disposizione della società, avvisandolo che se ciò non avveniva nel più breve tempo possibile detto comportamento era ravvisabile come dimissioni dall’incarico.
Con nota del 09/02/2011 il Sig. Allievi ha provveduto ha rispondere alle controdeduzioni della società convenuta respingendo tutte le contestazioni addebitategli, soprattutto in merito alla forma di aggressione e minaccia psicologica, ribadiva che il Presidente Marco Rotondo gli aveva sollecitato di rassegnare le dimissioni dall’incarico di allenatore della 1° squadra e che al rifiuto gli veniva intimato di non presentarsi all’allenamento per il giorno 03/11/2009 alle ore 19.00.
Inoltre nessun chiarimento è avvenuto dopo la lettera raccomandata del 15/12/2009 con la quale mi era stato chiesto di riprendere le funzioni di allenatore, in particolare non ho più ricevuto alcuna comunicazione o convocazione in merito.
In merito all’esonero si deve rappresentare che esistono dichiarazioni giornalistiche su quotidiani locali dalle quali si evince chiaramente dell’esonero e non si accenna mai a dimissioni volontarie.
Infine si deve convenire con la società che l’importo a saldo non è quello di € 7.200,00 richiesto, ma di € 6.800,00.
Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso appare meritevole di accoglimento, in quanto appare chiaro che c’è stata l’interruzione dell’accordo economico sottoscritto l’01/09/2009 da ravvisarsi come esonero. Infatti il Sig. Allievi non ha mai rassegnato le proprie dimissioni così come richiesto dalla società, anzi con lettera raccomandata ha comunicato di rimanere ha disposizione fino al termine della stagione agonistica nel rispetto di quanto previsto con l’accordo, in attesa di ricevere disposizioni precise dalle società.
Con lettera raccomandata del 15/12/2009 la società genericamente invitava l’allenatore a rimettersi a disposizione della società, senza dare una precisa convocazione circa il giorno e l’ora degli allenamenti.
Inoltre la società per il comportamento del Sig. Allievi-(abbandono della conduzione tecnica) avrebbe dovuto avviare la procedura prevista dall’art. 44, punto 1 del Regolamento della L.N.D., con la segnalazione alla Procura Federale.
Di detta formalità è stato fatto un accenno nella nota del 18/11/2009, ma agli atti non risulta alcun carteggio.
Per quanto concerne la somma richiesta a saldo la società ha provato di aver provveduto al pagamento del mese di settembre per un importo di 1.200,00 €, circostanza riconosciuta anche dal ricorrente, pertanto la somma da erogare è di € 6.800,00.
P.Q.M.
Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, fa obbligo alla società S.C. PONTIROLESE A.S.D. di corrispondere all’allenatore ALLIEVI Claudio
la somma di € 6.800,00 oltre agli interessi legali equitativamente calcolati per un importo di € 42,50 per un totale di € 6.842,50.
La presente delibera è immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 della NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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