F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: All. Domenico PRANTERA / S.S. TORRETTA ( 75/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: All. Domenico PRANTERA / S.S. TORRETTA ( 75/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 13 dicembre 2010 l’allenatore dilettante signor Domenico Prantera, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della S.S. Torretta partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 22 agosto 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 6.800,00 (seimilaottocento/00). Con il reclamo in esame, il signor Domenico Prantera, chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Torretta di corrispondergli l’importo di € 2.800,00 (duemilaottocento/00) avendo ricevuto esclusivamente € 4.000,00 (quattromila/00), oltre agli interessi di mora. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 18 gennaio 2011, ricevute rispettivamente il 24 ed il 22 successivo, ha invitato la S.S. Torretta a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Calabria della LND, su richiesta dell’8 febbraio 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera in pari data ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la S.S. Torretta nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S. Torretta di corrispondere all’allenatore signor Domenico Prantera la complessiva somma di € 2.820,00 (duemilaottocentoventi/00) relativa quanto ad € € 2.800,00 (duemilaottocento/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 20,00 (venti/00) per interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8, comma 15 del CGS.
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