F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Ciro MOTTOLA / A.P.D. PORTICI 1906 – A.S.D. MARILIUS VESUVIO ( 76/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Ciro MOTTOLA / A.P.D. PORTICI 1906 – A.S.D. MARILIUS VESUVIO ( 76/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI L’allenatore di Base Ciro Mottola in data 13 dicembre 2010 si è rivolto a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.P.D. Portici 1906 (oggi denominata A.S.D. Marilius Vesuvio) di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico sottoscritto dalle parti in data 24 agosto 2009 e mai percepito. L’allenatore inoltre nel richiedere gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria segnala di essere stato esonerato in data 10 dicembre 2009. A corredo del ricorso il tecnico allega la seguente documentazione: - copia dell’accordo economico con il quale la società A.P.D. Portici 1906, nell’assumere il tecnico quale allenatore della prima squadra partecipante, nella stagione sportiva 2009/2010, al campionato di Promozione regionale campano, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) da pagarsi in dieci rate da € 650,00 cadauna alla scadenza dei mesi di settembre 2009 sino al giugno 2010; - copia della lettera di esonero inviata dalla società in data 10 dicembre 2009; - copia delle ricevute delle raccomandate attestanti l’invio del presente reclamo sia alla controparte A.P.D. Portici 1906 sia alla nuova amministrazione A.S.D. Marilius Vesuvio Da copia della scheda anagrafica sportiva del signor Ciro Mottola, rilasciata dal Settore Tecnico, si evince che lo stesso è stato tesserato per la società A.P.D. Portici 1906 nella stagione sportiva 2009/2010, mentre sulla scheda” interrogazioni delle società” la A.S.D. Marilius Vesuvio risulta aver acquisito tale denominazione in data 15 luglio 2010 a seguito del conseguimento del titolo sportivo della A.P.D. Portici 1906 mantenendo di conseguenza il medesimo numero di matricola (39.090). Con raccomandata del 30 dicembre 2010, a firma del suo nuovo presidente Antonio Abete, la società A.S.D. Marilius Vesuvio, in risposta al ricorso del signor Mottola scrive al Collegio Arbitrale affermando la propria estraneità in merito agli impegni assunti, dal presidente della A.P.D. Portici 1906 nella precedente stagione 2009/2010, nei confronti dei propri collaboratori. A tale riguardo il presidente della A.S.D. Marilius Vesuvio dichiara infatti che il legale rappresentante della società A.P.D. Portici 1906 ed i soci della medesima si sono impegnati, con scrittura privata redatta il 5 giugno 2010, a trasferire il “SOLO TITOLO SPORTIVO” utile per l’iscrizione al campionato regionale di promozione. Da tale trasferimento rimangono espressamente esclusi i debiti ed i crediti di qualsiasi natura attinenti all’attività della A.P.D. Portici 1906 fino alla data del trasferimento così come tutte le imposte, le tasse ed i tributi relativi al periodo antecedente al cambio del titolo sportivo “ANCORCHE’ ACCERTATI POSTERIORMENTE”. Conseguentemente la A.S.D. Marilius Vesuvio ribadisce la propria totale estraneità nei confronti dei crediti vantati e richiesti dal signor Mottola in quanto riferibili esclusivamente alla precedente stagione sportiva. A sostegno di quanto asserito allega una copia della scrittura privata inerente il trasferimento del solo titolo sportivo del campionato di promozione pattuito con la A.PD. Portici 1906 nonché la copia di un ulteriore ricorso presentato dall’allenatore della prima squadra signor Giuseppe Lepre del tutto analogo a quello in esame. Nella predetta scrittura privata del 5 giugno 2010 si conviene che la signora Amalia Fratellanza, presidente e legale rappresentante della A.P.D. Portici 1906 ed i soci affiliati della società, cedono ai signori Antonio Abete, Vincenzo Abete e Mario Esposito il solo titolo sportivo utile per l’iscrizione al campionato regionale di promozione escludendo da detto trasferimento ogni debito e credito di qualsiasi natura ,ancorché accertati posteriormente, che rimangono a carico della parte cedente fino alla data del trasferimento del titolo sportivo. Seguono altre convenzioni procedurali del contratto che le parti si impegnano a rispettare. La scrittura termina con la dicitura che stabilisce la cifra per la cessione del solo titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di promozione da parte della A.S.D. Marilius Vesuvio quantificata inizialmente in € 8.200,00 (ottomiladuecento/00), con pagamento frazionato in tre assegni e successivamente depennata e modificata con una postilla con un nuovo importo di € 8.000,00 (ottomila/00) da pagarsi in quattro rate. In calce al documento sono apposte le firme del presidente della A.P.D. Portici 1906 con il timbro della società e quella del signor Antonio Abete senza alcuna qualifica. Il Segretario del Collegio Arbitrale in data 18 gennaio 2011 ha scritto alla società A.S.D. Marilius Vesuvio comunicando che la nota pervenuta al Collegio il 30 dicembre 2010 non risulta inviata alla controparte. E nell’invitare la società ad ovviare a tale carenza ha richiesto la presentazione di un documento che attestasse l’avvenuto inoltro della raccomandata all’allenatore signor Ciro Mottola. Il Comitato Regionale Campania su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale dell’avvenuto deposito del accordo economico ha risposto affermativamente inviando copia del medesimo. Al riguardo occorre osservare che il Comitato nella sua nota dell’8 febbraio 2011 nel trasmettere il documento ha precisato che lo stesso riguardava il “contratto/accordo economico della s.s. 2099/10 stipulato tra l’allenatore Giuseppe Lepre e la società A.S.D. Marilius Vesuvio” e non con la società A.P.D. Portici 1906 così come invece risulta nel documento in questione, tutto ciò fa presupporre che ci sia stato un cambio di denominazione tra le due società così come risulta a pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 8 del Comitato Regionale Campania del 29 luglio 2010. Appare evidente ed incontestabile infatti, che da parte delle società A.P.D. Portici 1906 e A.S.D. Marilius Vesuvio sia stato richiesto ed ottenuto un cambio di denominazione sociale. Questo cambio di denominazione sociale, ratificato dal Presidente Federale, rende ancora di più priva di effetti nei confronti dei terzi la scrittura privata del 5 giugno 2010 posta in essere nell’esclusivo intento di eludere gli impegni economici e finanziari precedentemente assunti dalla A.P.D. Portici 1906. Il Collegio,esaminata la documentazione pervenuta, giudica il ricorso meritevole di accoglimento considerato che: la scrittura privata stipulata fra le due società assume valore unicamente come un accordo privato fra le parti e pertanto inefficace nei confronti dei terzi; con il cambio della denominazione la società, è rimasta sostanzialmente la stessa conservando tutti i diritti e gli obblighi che aveva prima del cambiamento della denominazione e pertanto prosegue nella medesima attività svolta in precedenza; P.Q.M. Il Collegio Arbitrale: a) accoglie il ricorso e obbliga la società A.S.D. Marilius Vesuvio al pagamento a favore dell’allenatore signor Ciro Mottola della somma di € 6.500,00 (seimilacinquecento/00) a saldo del premio di tesseramento, a cui vanno agginti € 35,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di 6.535,00 (seimilacinquecentotrentacinque/00) oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all’effettivo soddisfo. Sul risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria,come da costante orientamento di questo Collegio,nulla è dovuto in assenza di prova dello stesso. b) decide di rimettere gli atti alla Procura Federale per accertare se effettivamente le due società abbiano trasferito in maniera del tutto fittizia il solo titolo sportivo, trasferimento categoricamente vietato dalle norme federali, infatti il secondo comma dell’art. 52 delle NOIF recita che “in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione”; La presente delibera è definitiva ed immediatamente eseguibile nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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