F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Giuseppe ZUCCARELLI / A.S.D. FO.CE.VARA ( 77/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Giuseppe ZUCCARELLI / A.S.D. FO.CE.VARA ( 77/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 15 dicembre 2010 l’allenatore dilettante signor Giuseppe Zuccarelli, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della prima squadra della A.S.D. FO.CE.VARA partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Liguria nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 4 settembre 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 8.000,00 (ottomila/00). L’allenatore segnala che, in data 29 settembre 2009 è stato esonerato dall’incarico di allenatore. Con il reclamo in esame, il signor Giuseppe Zuccarelli, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. FO.CE.VARA di corrispondergli l’importo di € 7.600,00 (settemilaseicento/00) avendo ricevuto esclusivamente € 400,00 (quattrocento/00), oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con raccomandata dell’8 novembre 2010 il legale del signor Zuccarelli ha invitato formalmente la società al pagamento di quanto dovuto all’allenatore e cioè dell’importo di € 7.600,00 (settemilaseicento/00). Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 18 gennaio 2011, ricevute rispettivamente il 24 ed il 25 successivo, ha invitato la A.S.D. FO.CE.VARA a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Liguria della LND, su richiesta dell’8 febbraio 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 9 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la A.S.D. FO.CE.VARA nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. FO.CE.VARA di corrispondere all’allenatore signor Giuseppe Zuccarelli la complessiva somma di € 7.660,00 (settemilaseicentosessanta/00) relativa quanto ad € 7.600,00 (settemilaseicento/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 ed € 60,00 (sessanta/00) per interessi equitativamente calcolati. L’importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it