F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Giuliano GAVA / A.S.D. VIGONOVO – RANZAN0 ( 81/01 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11
VERTENZA: all. Giuliano GAVA / A.S.D. VIGONOVO – RANZAN0
( 81/01 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Mario ROSSINI
Con ricorso del 21/12/2010, l’allenatore dilettante Giuliano Gava, regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto da parte della A.S.D. Vigonovo-Ranzano, il pagamento della somma di €. 2.400,00 relativa alle rate scadute il 15/10/2010, 15/11/2010 e 15/12/2010, nonché di tutte quelle che andranno a maturare nelle more del ricorso, in forza d’accordo economico sottoscritto il 14/08/2010 che prevedeva, per l’attività di allenatore della 1^ squadra, partecipante al Campionato di Promozione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D., €. 7.500,00 quale premio tesseramento, per la stagione sportiva 2010/2011, oltre al rimborso spese viaggi come per legge, da pagarsi in nove rate, di cui otto di €. 800,00 cadauno ed una di € 1.100,00, aventi scadenze tutte al 15 di ogni mese ad iniziare dall’ ottobre 2010 e fino al giugno 2011.
Il ricorrente comunicava, altresì, di essere stato esonerato con comunicazione del 29/09/2010 e che con lettera del 30/09/2010, indirizzata alla A.S.D.Vigonovo-Ranzano, al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ed all’A.I.A.C. Firenze, nel prendere atto dell’esonero, comunicava di restare a disposizione fino alla termine della stagione sportiva, inviava le coordinate bancarie per ricevere il dovuto, così come da accordi presi.
Da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio è risultato che il contratto di cui sopra non è stato depositato presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della L.N.D.-
La Società convenuta, regolarmente invitata con raccomandata A.R. del 18/01/2011, da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha contro dedotto sostenendo quanto segue:
1= l’allenatore, dopo la gara Casarsa-Vigevano,del 26/09/2010, abbandonava la squadra dopo l’ennesimo risultato negativo senza dare spiegazioni;
2= il martedì successivo il ricorrente non si presentava agli allenamenti e né rispondeva alla telefonata fatta;
3= Successivamente, dopo aver contattato l’allenatore per avere le delucidazioni della sua mancata presenza agli allenamenti e per conoscere eventuali motivi del suo comportamento, si decideva di prendere un altro allenatore;
4= considerato che l’allenatore non ha mai comunicato per iscritto o verbalmente le motivazioni del suo abbandono dalla guida tecnica della squadra, abbiamo ritenuto giusto di non dovere nulla oltre a quanto maturato alla data del 26/09/2010, data in cui era stato alla guida tecnica della squadra.
Il ricorrente, con comunicazione del 3/02/2011, controdeduceva alle osservazioni inviate dalla convenuta, ribadendo quanto già in precedenza affermato e sulla scorta della documentazione già inviata.
Con raccomandata a/r del 23 marzo 2011, l’avv. Diego Pantaleoni inviava, per conto dell’allenatore Gava Giuliano, alla A.S.D. Vigonovo- Ranzano e p.c. a questo Collegio Arbitrale, un sollecito di pagamento del dovuto con le maggiorazioni degli interessi nel frattempo maturati e delle spese per l’intervento, per una somma complessiva di € 7.750,00.
Tutto ciò premesso, questo Collegio Arbitrale decide di accogliere il ricorso proposto dall’allenatore Gava Giuliano.
Il contratto sottoscritto dalle parti, anche se non risulta depositato presso il Comitato di competenza è a tutti gli effetti valido.
L’allenatore dopo aver ricevuto la comunicazione dell’esonero del 29/09/2010, ha dato comunicazione alla Società e al Comitato di appartenenza di aver preso atto di ciò e dichiarava di restare a disposizione della stessa, senza, peraltro, ricevere alcuna comunicazione dalla convenuta.
La Società, constatata l’assenza ingiustificata dell’allenatore, avrebbe dovuto deferirlo agli Organi competenti della F.I.G.C. per essersi assentato senza giustificato motivo.
Tanto premesso, al ricorrente Gava Giuliano spettano € 5.600,00 per i ratei scaduti dal 15/10/2010 e fino al 15/04/2011.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della A.S.D. Vigonovo- Ranzano di corrispondere all’allenatore Gava Giuliano la somma di €. 5.600,00, relativa alle rate scadute a far data dal 15/10/2010 e fino al 15/04/2011.
Il ricorrente dovrà proporre, eventualmente lo riterrà opportuno, altra vertenza per i ratei che matureranno successivamente alla data della presente delibera.
L’allenatore Gava Giuliano viene deferite alla Procura Federale per il mancato deposito del contratto.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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