F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Donato TINELLA / ROVIGO CALCIO srl ( 83/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA: all. Donato TINELLA / ROVIGO CALCIO srl ( 83/01 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 21 dicembre 2010 l’allenatore dilettante signor Donato Tinella, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di responsabile della squadra Giovanissimi Regionali della Rovigo Calcio Srl partecipante al campionato Regionale nella stagione sportiva 2009/2010. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 22 settembre 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento, di € 3.150,00 (tremilacentocinquanta/00). Con il reclamo in esame, il signor Donato Tinella, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Rovigo Calcio Srl di corrispondergli l’importo di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) avendo ricevuto esclusivamente € 1.400,00 (millequattrocento/00), oltre agli interessi di mora ed al danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 20 gennaio 2011, ricevute rispettivamente il 26 ed il 25 successivo, ha invitato la Rovigo Calcio Srl a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Interregionale della LND, su richiesta dell’8 febbraio 2011 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 10 successivo ha comunicato che non è stato depositato alcun accordo economico tra l’allenatore e la Rovigo Calcio Srl. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che: la Rovigo Calcio Srl nulla ha ritenuto di contro dedurre; l’importo previsto dall’accordo economico è superiore ai massimali previsti per il campionato Juniores Regionale che per la stagione sportiva 2009/2010 corrisponde ad € 3.000,00 (tremila/00); ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e, prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza, dichiara l’obbligo della Rovigo Calcio Srl di corrispondere all’allenatore signor Donato Tinella la somma di € 1.610,00 (milleseicentodieci/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010 pari ad € 1.600,00 (milleseicento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 10,00 (dieci/00). Nulla è dovuto infine per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Decide altresì di trasmettere gli atti alla Procura Federale per avere le parti previsto nell’accordo economico un massimale superiore a quello stabilito dalle norme. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it