F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 Vertenza: all. Giuseppe CAMPARMO’ / A.C. MARANO A.S.D. (84/01) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 Vertenza: all. Giuseppe CAMPARMO’ / A.C. MARANO A.S.D. (84/01) ARBITRI : sigg. Angelo AGUS e Antonio BARATTA Con ricorso del 29/10/2010, l’allenatore Giuseppe Camparmi iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., adiva questo Collegio Arbitrale affinché gli venisse riconosciuto, da parte della A.C. Marano ASD, la somma di euro 5749,00 (cinquemilasettecentoquarantanove/00), relativa ai tre ratei scaduti nei mesi di Marzo ,Aprile, Maggio, non riconosciuti nella precedente richiesta del 16/02/10. Il Collegio Arbitrale alla prima richiesta del Febbraio 2010, deliberò con la sentenza n°122/90, che obbligava la Società a corrispondere al ricorrente gli importi richiesti. Ad ulteriore richiesta dell’allenatore Camparmi, la Segreteria di questo Collegio invitava con Racc. a/r del 20/01/2011 la Società A.C. Marano A.S.D., a produrre le proprie controdeduzioni nei tempi consentiti. Nonostante ciò, la Società convenuta nulla ha controdedotto. Il Collegio Arbitrale, visto la documentazione in atti con particolare riferimento alla sentenza n°122 90 e anche in considerazione del mancato invio di osservazioni della Società, ritiene il ricorso prodotto dall’allenatore Giuseppe Camparmi, meritevole di accoglimento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso ed obbliga la Società A.C. MARANO A.S.D., al pagamento a favore dell’allenatore Giuseppe Camparmi della somma di euro 5749,00 (cinquemilasettecento- quarantanove/00) a saldo delle sue spettanze, così come interessi equitativamente calcolati per un totale di euro 5835,00 (cinquemilaottocentotrentacinque/00). Nulla è dovuto per il riconoscimento della svalutazione monetaria, in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto de termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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