F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA : all. Luciano BIZZARRI / A.S.D. CASCINA CALCIO (87/01) ARBITRI : Angelo AGUS e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2010/2011 – COMUNICATO UFFICIALE N. 7 del 07/05/11 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 177 del 16/05/11 VERTENZA : all. Luciano BIZZARRI / A.S.D. CASCINA CALCIO (87/01) ARBITRI : Angelo AGUS e Mario ROSSINI Con ricorso del 31/12/2010, l’allenatore di Base Luciano Bizzarri, iscritto nei ruoli del S.T. Federale della F.I.G.C., assunto in qualità di allenatore della prima squadra dell’A.S.D. Cascina Calcio, squadra partecipante al campionato di Eccellenza Toscano girone A, stagione sportiva 2009/2010, ha adito questo Collegio Arbitrale, affinché gli venisse riconosciuto, il pagamento della somma di euro 11000/00 (undicimila/00). Il ricorrente, sostiene che tale importo è quello regolarmente pattuito con la Società, anche se la scrittura controfirmata dalle parti il 3/08/09, indica l’importo complessivo di euro 8000,00 (ottomila/00), causa un errore di trasmissione. L’allenatore Bizzarri, a sostegno delle sue richieste, presenta copia della scrittura privata, copia raccomandata A/R inviata alla Società. In data 20/01/2011, la Segreteria di questo Collegio, invita la Società convenuta a produrre eventuali controdeduzioni, nei tempi stabiliti. L’A.D.S. Cascina Calcio, il 30/02/2011 si oppone alle richieste dell’allenatore, sostenendo che l’accordo economico stipulato fra le parti e quindi depositato è di complessivi euro 8000,00 (otto- mila/00), suddiviso in quattro ratei di euro 2000,00 (duemila/00) ciascuno, con scadenze al: 30/09/2009 ; 31/12/2009 ; 31/03/2010 ; 30/06/2010. La Società inoltre dichiara che non ha nulla da eccepire, su quanto dichiarato dal ricorrente su quanto ha ricevuto (euro 4400,00), e si rende disponibile a corrispondere all’allenatore la somma residua di euro 3600,00 (tremilaseicento/00), a totale copertura del contratto depositato. Ricevute le controdeduzioni della Società, l’allenatore, si oppone affermando, che gli accordi verbali e scritti presi, di cui presenta copia non controfirmata dalla Società, prevedono un compenso annuo di euro 11000,00 (undicimila/00), che sottratti i 4400,00 (quattromilaquattrocento/00) ricevuti, lo portano a vantare un credito da parte della Società di euro 6000,00 (seimila/00). In data 8/02/2011, la Segreteria di questo Collegio, richiedeva al C.R. TOSCANA LND l’avvenuto deposito dell’accordo economico. Il 9/02/2011, il C.R. TOSCANA LND, rispondeva confermando di aver ricevuto il deposito dell’ac- cordo economico il 28/10/2009, per complessivi euro 8000,00 (ottomila/00). Il Collegio presa visione degli atti pervenuti, con particolare riferimento al contratto sottoscritto dalle parti e in considerazione del fatto che la Società, conferma di dover pagare un residuo del premio tesseramento depositato di euro 3600,00 (tremilaseicento/00), ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento. Le richieste dell’allenatore non possono essere accolte, in quanto il contratto da lui presentato di euro 11000,00 (undicimila/00), non è controfirmato dalla Società. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, accoglie parzialmente il ricorso del sig.Bizzarri e dichiara l’obbligo alla Società A.S.D. Cascina Calcio di corrispondergli la somma di euro 3600,00 (tremilaseicento/00) a saldo di quanto pattuito nell’accordo economico, più euro 54,00 (cinquantaquattro/00) per interessi equitativamente calcolati, per un totale di euro 3654,00 (tremilaseicentocinquantaquattro). Nulla è dovuto infine, per il risarcimento della svalutazione monetaria, in difetto di prove di relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it